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Gare, avvalimento: l'orientamento del Consiglio di Stato

Requisiti soggettivi e obbligazioni conseguenti - Cons. di stato Sent. 18 aprile 2011, n. 2344

Roma, 22 aprile 2011 - In tema di avvalimento: come può l’impresa aggirare l'evidente difficoltà di dimostrare, concretamente, l'effettiva disponibilità di un requisito che, per le sue caratteristiche, è collegato all'intera organizzazione dell'impresa, alle sue procedure interne, al bagaglio delle conoscenze utilizzate nello svolgimento delle attività?

Diamo sinteticamente conto di seguito dell'orientamento espresso dal Consiglio di Stato  in una recentissima pronuncia.

L'istituto dell'avvalimento, come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163 del 2006, ha come sua ratio quella di incentivare la concorrenza, nell'interesse delle imprese, agevolando l'ingresso nel mercato di nuovi soggetti, e non contiene alcuno specifico divieto in ordine ai requisiti soggettivi che possono essere comprovati mediante tale strumento, che assume una portata generale.

Deve, di conseguenza, essere evitata ogni lettura aprioristicamente restrittiva dell'ambito di operatività della nuova disciplina. Poco convincente, in siffatta ottica, appare l'indirizzo interpretativo espresso dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, secondo il quale ricorrerebbe nella norma un divieto assoluto ed inderogabile di ricorrere all'avvalimento al fine di dimostrare la disponibilità dei requisiti soggettivi di "qualità".

Ne consegue che è onere della concorrente provare che l'impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma assume l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

  Consiglio di Stato, 18 Aprile 2011, n. 2344