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Gare, come dimostrare la capacità economico - finanziaria

Il Consiglio di Stato interpreta l'art. 41 del Codice dei Contratti

Roma, 7 ottobre 2015 - E’ consentito, al concorrente, dimostrare la capacità economico- finanziaria dell’impresa esibendo il bilancio d’impresa.


E’ l’art. 41, comma 1, del d. lgs. 163/2006 a stabilire che il possesso dei requisiti di capacità economica possa essere provato, alternativamente, mediante produzione di dichiarazioni bancarie (lett. a) o di bilanci di impresa (lett. b) e, solo in assenza di questi due tipi di referenze, il terzo comma consente al concorrente di produrre qualsiasi altro documento ritenuto idoneo dalla stazione appaltante.


Ne consegue – si legge in una recente pronuncia del Consiglio di Stato - che il bilancio di impresa, non è uno dei documenti producibili in alternativa, a seguito dell’allegazione di giustificati motivi, ma è una delle modalità ordinarie individuate dall’art. 41, comma 1, del d. lgs. 163/2006, per attestare il possesso dei requisiti di capacità finanziaria


Riferimenti normativi


DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE


Art. 41. Capacita' economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 47, direttiva 2004/18; art. 1,3 d.lgs. n. 157/1995; art. 13, d.lgs. n. 358/1995)


1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacita' finanziaria ed economica delle imprese concorrenti puo' essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti:


a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;


b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;


c) dichiarazione, sottoscritta in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.


2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal c concorrente, nonche' gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio. ((Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale)).


3. Se il concorrente non e' in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attivita' da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, puo' provare la propria capacita' economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

AS

  La sentenza del Consiglio di Stato