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Briciole di pane

Gare, come valutare la parzialità dell'esperto

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea interpreta

Roma, 24 aprile 2015 - L’illegittimità della valutazione delle offerte  può essere constatata sulla base della sola circostanza che l’aggiudicatario dell’appalto ha avuto legami significativi con esperti nominati dall’amministrazione aggiudicatrice che hanno valutato le offerte.

 

La valutazione delle offerte nell’ambito di un appalto pubblico può essere effettuata dall’amministrazione aggiudicatrice utilizzando quale criterio il grado di conformità di queste ultime con i requisiti indicati nella documentazione di gara.

 

L’amministrazione aggiudicatrice è, in ogni caso,   tenuta a verificare la sussistenza di eventuali conflitti di interessi,  adottando  eventualmente misure adeguate ad individuare e porre rimedio a tali criticità.

 

E’ riservata al legislatore nazionale la determinazione dei principi in base ai quali le autorità amministrative possano tenere conto della circostanza che un’eventuale parzialità degli esperti abbia avuto o meno un impatto su una decisione di aggiudicazione dell’appalto.

 

In sede di ricorso diretto all’annullamento della decisione di aggiudicazione a causa della parzialità degli esperti non si può richiedere all’offerente escluso di provare concretamente la parzialità del comportamento degli esperti.

 


Sono questi, in estrema sintesi, gli argomenti contenuti nella recente sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee- che proponiamo in lettura - in tema di valutazione dell’impatto dei rapporti tra aggiudicatario e membro della commissione sulla legittimità della procedura di gara.

Aldo Scaramuccia

  Corte di Giustizia Ue, Sentenza 12 marzo 2015