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Briciole di pane

Gare, computo dell'IVA nella determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia, Sent.324 del 15 marzo 2013

Roma, 29 maggio ’13 – Come deve procedere l’amministrazione in ordine all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo del prezzo, nell’ipotesi in cui alcune offerte siano assoggettate all'IVA e altre,  per ragioni inerenti alla natura giuridica di chi le propone,  godano invece di un regime fiscale agevolato?

Proponiamo, sul tema,  una pronuncia del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia,riassumendone di seguito, le argomentazioni principali.

• l'Amministrazione, all'atto di dettare la lex specialis della gara, deve innanzi tutto e comunque assicurare il rispetto della par condicio di tutti i concorrenti, assicurando il rispetto dei principi, consacrati dall'art. 97 della Costituzione, di buon andamento ed imparzialità cui deve uniformarsi l'azione amministrativa. La possibilità che alcuni soggetti (nel caso trattato, le  cooperative sociali) possano usufruire di un regime fiscale e contributivo agevolato  va infatti a sommarsi, all'atto della partecipazione a gare pubbliche indette con il criterio del massimo ribasso, alla circostanza che esse possono presentare offerte anche con utile ridotto, visto che lo scopo di lucro è estraneo alla attività delle cooperative stesse, sicché appare ragionevole l'intento dell'Amministrazione di tutelare la par condicio tra le imprese con scopo di lucro e le società cooperative partecipanti alla gara richiedendo la indicazione della offerta "IVA esclusa", allo scopo di assicurare un sostanziale equilibrio tra dette società e le imprese con scopo di lucro, che altrimenti sarebbero oltremodo penalizzate..." (Cons. St., V, 16 giugno 2010 n. 3806).

•  Non sempre i soggetti tenuti ad indire una procedura di evidenza pubblica non possono detrarre l'IVA pagata e conseguentemente,  dovrebbe ipotizzarsi una (non prevista) diversità di regole a seconda che il fruitore della prestazione oggetto dell'appalto possa o meno detrarre l'IVA. Sostiene il Collegio che  l'orientamento che impone di considerare l'IVA dovuta nella valutazione delle offerte proposte, perché l'amministrazione è un consumatore finale che non può 'scaricare' il tributo, attraverso il meccanismo della detrazione, non può essere condiviso. Tale argomento, infatti, può valere solo per alcune amministrazioni aggiudicatrici ma non sarebbe valido per tutte quelle contemplate dall'articolo 3, comma 25, Codice dei contratti (ad esempio per alcuni organismi di diritto pubblico) e per gli altri enti aggiudicatori tra i quali vi rientrano le imprese pubbliche (si veda articolo 3, comma 29, Cod. Contratti; per la distinzione si veda anche Cons. St., a.p., 10/2011).

• Considerando il regime IVA al momento della valutazione dell'offerta si determinerebbe indirettamente un indubbio vantaggio nel campo degli appalti pubblici in favore di soggetti che godono, come potrebbe essere nell'odierna fattispecie, dell'esenzione dell'IVA

•Il Codice dei contratti ha previsto espressamente il riferimento al netto dell'IVA nello stabilire come determinare l'importo a base d'asta ("Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti", articolo 29, comma 1, Cod. contratti

Aldo Scaramuccia

  L a sentenza del Consiglio di Giustiza amministrativa per la Regione Sicilia