Gare, contraddittorietà del bando o della lettera di invito
Onere di impugnativa immediata ed autonoma per il concorrente - Consiglio di Stato Sent. 1696 del 2011
Roma, 25 marzo 2011 - Nell’ipotesi in cui un concorrente rilevi nei bandi di gara o nelle lettere di invito, clausole impeditive dell'ammissione, o comunque incidenti direttamente sulla formulazione dell'offerta, ha l’obbligo di impugnativa tempestiva ed autonoma, a prescindere dal momento dell'adozione dei susseguenti atti applicativi.
Di conseguenza, ritiene il consiglio di Stato nella pronuncia, in presenza di una clausola del bando di gara che non presenta intrinsecamente elementi di contraddittorietà ed ambiguità e che il concorrente gara si è autonomamente indotto a disapplicare, poiché già alla data di formulazione dell'offerta, la clausola difforme manifestava apertamente tutta la sua attitudine lesiva per l'interessato, incombe sul medesimo l'onere di procedere alla immediata impugnazione della clausola volutamente e consapevolmente disattesa in sede di partecipazione alla gara.
Il principio della richiesta di chiarimenti, come codificato dall'art. 43 del D.Lgs. n. 163 del 2006, nella parte in cui consente di ricorrere all'integrazione o alla regolarizzazione postuma solo per rimediare a vizi puramente formali, non può in alcun caso essere invocato al fine di riportare ad unicità l'offerta contenente plurime soluzioni o comunque non conforme ai requisiti richiesti dalla disciplina di gara, tale da configurarsi in concreto come un'offerta non seria e non attendibile.
La circostanza acquista ancora maggiore rilievo nelle ipotesi in cui non sussistano equivoci od incertezze derivanti da una possibile ambiguità della legge di gara, poiché, in presenza di una prescrizione chiara, la regolarizzazione costituirebbe violazione della par condicio fra i concorrenti, quale principio non eludibile nelle procedure d'evidenza pubblica.