Gare, costi della sicurezza
Consiglio di Stato, Sent. 10 luglio 2013, n.3706
Roma, 16 giugno 2013 - Nel caso in cui il bando di gara ometta di richiamare espressamente l’obbligo di indicare nell'offerta i costi della sicurezza specifici , è rilevante la tutela dell'affidamento del concorrente in buona fede; l’omissione dell’indicazione di tali costi da parte del concorrente, non conduce alla automatica esclusione del medesimo ma obbliga la stazione appaltante ad una verifica della congruità dell’offerta economica con particolare riferimento ai costi interni della sicurezza.
Queste le conclusioni cui è giunto il Consiglio di Stato nel dirimere la questione oggetto della pronuncia che proponiamo in lettura.
In sintesi:
• la quantificazione dei costi per oneri di sicurezza per le interferenze, nella misura predeterminata dalla stazione appaltante, e per oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, spetta a ciascuno dei concorrenti in rapporto alla sua offerta economica (v. Cons. St., III, n. 212/2012), e costituisce peraltro un obbligo di legge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 86, co. 3 bis e 87, co. 4, del Codice dei contratti e dell’art. 26 del d.lgs. 81/2008 (recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
• Nelle ipotesi in cui sia la stessa legge di gara ad omettere il richiamo ai costi propri per la sicurezza (v. Cons. St., III, n. 4622/2012 e V, n. 4510/2012) il vizio di origine è in buona parte imputabile alla stazione appaltante che, nella redazione del bando, non abbia distinto tra i due tipi di costi (v. ad esempio, per un ampio riconoscimento della buona fede, Cons. St., VI, n. 4999/2012);
• l’omissione del concorrente non conduce alla sua automatica esclusione ma comporta, da parte della stazione appaltante, una verifica in merito alla congruità dell’offerta economica, con particolare riferimento ai costi interni della sicurezza nonché, anche del costo del lavoro, all’esito del quale la stazione appaltante procederà ad aggiudicare la gara , oppure procederà allo scorrimento della graduatoria.