Gare d'appalto aperte agli esterni
Il Tar della Puglia rilancia la possibilità di far partecipare consulenti ai giudizi
Roma, 4 settembre 2011 - Sempre più difficile gestire gare di appalto per lavori, servizi e forniture, anche ricorrendo agli specialisti delle stazioni uniche appaltanti varate dal Dpcm 30 giugno 2011. Norme e giurisprudenza si sovrappongono, come nel caso dell'individuazione del costo del personale all'interno del prezzo per l'esecuzione di un appalto.
L'offerta da preferire in sede di gara, per l'articolo 4 del decreto legge 70/2011 (legge 106/2011) va determinata al netto delle spese relative al costo del personale. Il seggio di gara, tuttavia, spesso non possiede le competenze per sindacare tale costo, ad esempio per valutarne l'anomalia che prelude al lavoro nero o dequalificato. Il costo del lavoro, infatti, non si identifica con il minimo salariale (che è inderogabile), ma è una voce connessa alla produttività. Il tema è stato affrontato da una commissione di gara nominata da un'Azienda sanitaria locale, che ha dovuto verificare se in una gara per servizi di vigilanza un concorrente avesse formulato un'offerta bassa in modo anomalo violando i limiti posti dalle tariffe adottate dal Prefetto per la vigilanza, oppure trascurando le tabelle ministeriali sul costo del lavoro. Nel caso specifico, la Commissione giudicatrice aveva affidato l'accertamento sull'eventuale anomalo ribasso, a un tecnico esterno: non era infatti possibile ipotizzare, all'epoca in cui la Commissione esaminatrice era stata designata, questa tipologia di problemi da risolvere (cioè il rispetto della contrattazione collettiva e del costo del lavoro delle guardie giurate da impiegare nella sorveglianza). L'inserimento di un consulente esterno nell'attività della commissione di gara è stato poi oggetto di contestazione, ma il Tar di Bari (sentenza 11 agosto 2011 n. 1209) ha condiviso il coinvolgimento di un esperto esterno, anche durante le operazioni di gara. Osserva infatti il Tar che la stazione appaltante può legittimamente rivolgersi a un esperto al fine di valutare l'anomalia dell'offerta: ben può, quindi, un consulente del lavoro essere interpellato dalla Commissione giudicatrice anche nel corso dell'esame delle offerte, allo stesso modo in cui è stato ritenuto legittimo l'interpello di un cuoco durante una gara per servizi mensa (Cons. Stato, 7265/2010) o un esperto in materia di retribuzioni del comparto cooperative sociali (Cons. Stato, 6765/2008) in un appalto di servizi di trasporto infermi.
A un consulente si può chiedere ausilio non solo in sede di gara, ma anche in sede di successiva contestazione in giudizio, com’è avvenuto a Roma nella gara manutenzione del verde, quando un tecnico nominato dal giudice (Cons. Stato, 3807/2011) ha precisato il regime degli sgravi contributivi su cui poteva contare un concorrente, entrando nel merito non solo dell'offerta di gara, ma anche dell'organizzazione imprenditoriale e della produttività della mano d'opera. Con la Stazione unica appaltante sarà più agevole avere commissioni qualificate, evitando non solo il ricorso a consulenti esterni, ma anche errori più banali quali la composizione di commissioni giudicatrici in numero pari (e non dispari). Si prevedono poi ulteriori difficoltà nella corretta gestione delle gare, per la prossima entrata in vigore del Codice antimafia (approvato definitivamente il 3 agosto 2011 ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), mentre già si segnala la prima applicazione della sanzione per lite temeraria, con raddoppio del contributo fiscale a carico del ricorrente che abbia agito in modo avventato: il Tar Bari (30 agosto 2011 n.1264) ha condannato al pagamento di 8.000 euro un imprenditore che contestava l'esclusione da una gara per servizio di soccorso stradale: la somma è andata a beneficio dell'Erario, in quanto né il Comune né l'aggiudicatario si erano costituti in giudizio.