Gare, difetto dei requisiti - Incameramento cauzione
Corte Costituzionale, Ordinanza n. 211 del 2011
Roma,15 luglio 2011 - In tema di partecipazione a gara e controllo dei requisiti, una recente ordinanza della Corte Costituzionale offre l’occasione di definire ulteriormente l’istituto della cauzione provvisoria ex art. 48 del Codice dei Contratti e della escussione della medesima di cui al comma 1 del medesimo articolo.
Osserva la Corte che l’operatore economico, con la domanda di partecipazione, sottoscrive e si impegna ad osservare le regole della relativa procedura, delle quali ha contezza.
L’escussione, pertanto, è congruente rispetto alla funzione di garantire serietà ed affidabilità dell’offerta, sanzionando la violazione dell’obbligo di diligenza gravante sull’offerente, tenuto conto che l’operatore economico, con la domanda di partecipazione, sottoscrive e si impegna ad osservare le regole della relativa procedura.
La norma, sottolinea la Corte, è posta “ garanzia del rispetto dell’ampio patto d’integrità cui si vincola chi partecipa a gare pubbliche» (si veda ancheCons. Stato, sez. V, 9 novembre 2010, n. 7963) e sanziona la violazione dell’obbligo di diligenza gravato sull’offerente, prevedendo l’anticipata liquidazione dei danni subiti dalla stazione appaltante