Gare: è immodificabile la composizione del R.T.I?
Consiglio di Stato, Sentenza n. 1548 del 2014
Roma, 5 maggio 2014 - L'art. 37 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, prevede il divieto di modificazione della compagine delle Associazioni temporanee di imprese nella fase procedurale corrente tra la presentazione delle offerte e la definizione della procedura di aggiudicazione.
Tale preclusione è finalizzata a impedire l'aggiunta o la sostituzione di Imprese partecipanti all'a.t.i. e non anche a precludere il recesso di una o più di esse, a condizione che quelle che restano a farne parte risultino titolari, da sole, dei requisiti di partecipazione e di qualificazione e che ciò avvenga per esigenze organizzative proprie dell'a.t.i. o Consorzio, e non invece per eludere la legge di gara.
Questi i punti cardine delle argomentazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato - proposta in lettura - che individua il momento della presentazione dell'offerta quale termine ultimo utile a procedere alla modifica del raggruppamento temporaneo d'imprese.