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Sentenza del consiglio di stato sui requisiti per le imprese in ati nei concorsi in due fasi

Roma, 7 marzo 2012 - Nelle procedure di appalto in due fasi non è necessaria per i raggruppamenti la corrispondenza fra requisiti, quote di partecipazione e quote di esecuzione del contratto. Lo afferma il Consiglio di stato, con la sentenza n. 5073 del 9 settembre 2011.
Nel caso di specie l'appellante chiedeva l'esclusione dalla gara dell'AtI aggiudicataria perché i requisiti richiesti dal bando erano posseduti interamente dalla capogruppo impedendo in tal modo che vi fosse una corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di partecipazione delle singole imprese, nonché tra quote di partecipazione e quote di esecuzione del servizio.
Il Consiglio di stato, partendo dall'assunto che la procedura era articolata in due fasi ha affermato che l'adempimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica riguarda solo la fase di qualificazione e non quella di offerta.
Inoltre, il Consiglio di stato afferma che per i servizi non vi sarebbe necessità di corrispondenza tra requisiti e quote anche nella fase di offerta. A sostegno di tale tesi, i giudici hanno affermato che tale corrispondenza «non è richiesta espressamente dal bando e non è neppure coerente, per quanto riguarda gli appalti di servizi, con le puntuali previsioni dell'art. 37 del codice dei contratti che al quarto comma stabilisce che nell'offerta devono essere specificate le parti (e non le quote) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, aggiungendo al tredicesimo comma che i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento».
Pertanto secondo i giudici, il principio di corrispondenza tra requisiti, quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione non può trovare applicazione per l'appalto di servizi in oggetto perché l'adempimento dei requisiti è già avvenuto in una fase distinta rispetto all'offerta (qualificazione). Inoltre viene precisato che per quanto riguarda la fase di offerta il principio di corrispondenza, già affermato in materia di lavori e sancito nell'art. 37, comma 6, del codice, non è estensibile agli appalti di servizi.

Andrea Mascolini (fonte: Italia Oggi)