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Briciole di pane

Gare, i soggetti legittimati a ricorrere

Consiglio di Stato, Sentenza 17 giugno 2013, n. 3324

Roma, 19 giugno 2013 – Va negata la legittimazione a ricorrere contro l’esito di una gara pubblica al soggetto che, a suo tempo, non abbia presentato domanda di partecipazione.

Questi la conclusione della recentissima pronuncia del Consiglio di Stato che proponiamo in lettura,  in ordine al riconoscimento della legittimazione ad impugnare l'esito di gara alla quale il ricorrente non abbia partecipato.

Queste le considerazioni essenziali svolte dal Collegio.

• Nelle controversie riguardanti l’affidamento di contratti pubblici, la legittimazione al ricorso spetta di massima  esclusivamente ai soggetti che abbiano partecipato alla gara, poiché solo a tale qualità si riconnette l’attribuzione di una posizione sostanziale differenziata e meritevole di tutela (cfr. Adunanza Plenaria n. 4 del 7 aprile 2011).

• L’onere di presentazione della domanda di partecipazione ai fini della qualificazione dell’interesse all’impugnazione viene meno nelle seguenti ipotesi:

a) nella contestazione in radice della scelta della stazione appaltante di indire la procedura di scelta del contraente;

b) nei giudizi introdotti ad iniziativa dell’ operatore economico di settore avverso un affidamento diretto o senza gara;

c) in presenza di clausole del bando che si qualifichino escludenti in relazione alla previsione di determinati requisiti di partecipazione.

• L’onere di produrre la domanda di partecipazione alla gara non viene meno ove  la  lex specialis di gara preveda l’obbligo di dover dichiarare di aver preso visione del DUVRI, ancorché detto documento non sia stato pubblicato in internet 

• Non si configura preclusiva né dell’ammissione alla gara, né della modulazione dell’offerta l'omessa indicazione nella lettera di invito dell’ammontare pari a zero dei costi da rischi da interferenza, trattandosi di un'omissione che opera su un piano strettamente formale - ove di consideri che, in presenza di dubbi interpretativi, anche per le regole dettate dalla lex specialis del concorso (cui peraltro può ovviarsi a mezzo di richiesta di ogni opportuno chiarimento) vale il broccardo “ubi voluit dixit”;

• Va escluso che la legittimazione all’impugnazione possa ricondursi alla qualità di precedente fornitore del bene oggetto della procedura di affidamento, in una sorta di diritto di insistenza a conservare la qualità di affidatario; ciò anche alla luce dell’art. 57, ultimo comma, del d.lgs. n. 163 del 2006, che preclude ogni rinnovo del contratto oltre i termini stabiliti nell’ iniziale procedura di affidamento;

A.S.

  La Sentenza del Consiglio di Stato