Flash news Infrastrutture:
 
 

Briciole di pane

Gare, il Consiglio di Stato sulla revisione prezzi

Criteri normativi e tempi di maturazione

Roma, 4 ottobre 2011 - Quando e come matura il diritto alla revisione prezzi? Quali sono i parametri legislativi espressamente stabiliti?

Il Consiglio di Stato risponde ad entrambi i quesiti con una recentissima pronuncia , interpretando la norma di cui all’art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n.41

La norma

33. [1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 , è abrogato.

2. Per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali o da altri enti pubblici, non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi.

3. Per i lavori di cui al precedente comma 2 aventi durata superiore all'anno, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa, a decorrere dal secondo anno successivo alla aggiudicazione e con esclusione dei lavori già eseguiti nel primo anno e dell'intera anticipazione ricevuta, quando l'Amministrazione riconosca che l'importo complessivo della prestazione è aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla aggiudicazione stessa. Le variazioni dei prezzi da prendere a base per la suddetta revisione per ogni semestre dell'anno sono quelle rilevate, rispettivamente, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno (omissis)

Il Collegio, dunque, sostiene che in materia di revisione prezzi il termine "durata" di cui all'art. 33, commi 2 e 3, L. 28 febbraio 1986 n. 41, vada inteso nel senso della durata effettiva dei lavori.

La revisione va pertanto accordata tutte le volte che la durata effettiva dei lavori, calcolata a partire dalla data di aggiudicazione, superi i 360 giorni, indipendentemente dall'eventuale termine infrannuale contrattualmente stabilito (Consiglio Stato, sez. II, 16 gennaio 1991, n. 1279).

In proposito non è quindi determinante la durata temporale prevista in contratto (nella specie, di giorni 120), bensì il tempo realmente impiegato per la realizzazione dell'opera, salvo che sia registrabile un mancato rispetto degli impegni contrattuali addebitabile all'appaltatore.

  Consiglio di Stato, Sent. 5280 del 2011