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Briciole di pane

Gare, il Consiglio di Stato sulla verifica dei requisiti di partecipazione

Il sinallagma tra i requisiti e la quota delle effettive prestazioni dedotte nel contratto

Roma, 25 maggio 2011 - Il quadro normativo consente di evitare la partecipazione di comodo di imprese molto quotate, che, in realtà, non sarebbero impegnate nell'espletamento dell'appalto, pur conferendo la propria organizzazione e le proprie specifiche risorse produttive )?

La risposta a tali interrogativi dipende dal riconoscimento dell’esistenza ed effettività dell’obbligo delle imprese partecipanti di specificare nell’offerta sia le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli membri dell’ATI sia le stesse quote di partecipazione al raggruppamento.

Il Consiglio ricorda come secondo una  giurisprudenza ormai consolidata (vedi C.d.S., VI, n. 472/2011, V, n. 1038/2010 e n. 744/2010, nonché n. 5817/2009 e n. 6586/2004), deve sussistere una perfetta corrispondenza tra percentuale di prestazione da eseguire e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento, che deve essere indicata fin dalla presentazione dell’offerta, e non ex post in sede di esecuzione del contratto.

In cosa si radicherebbe tale obbligo? La ratio va individuata sia nella necessità che la stazione appaltante possa verificare il possesso dei requisiti di qualificazione da parte delle singole imprese in corrispondenza all’effettiva parte di prestazioni che ciascuna deve effettuare sia, sotto diverso profilo, la necessità di evitare la partecipazione di comodo di imprese molto quotate, che, in realtà, non sarebbero impegnate nell’espletamento dell’appalto conferendo la propria organizzazione e le proprie specifiche risorse produttive.

Al riguardo, la corrispondenza tra percentuale delle prestazioni e quota di partecipazione al raggruppamento consente alla stazione appaltante di fissare nel contratto, previa adeguata valutazione, gli obblighi imprenditoriali a carico di ciascun soggetto del raggruppamento e cristallizzare l’assetto delle quote interne (del raggruppamento medesimo) che, altrimenti, sarebbe una variabile indipendente dall’esecuzione delle percentuali delle prestazioni.

Né l’obbligo in questione riguarderebbe solo le ATI già costituite con la conseguente non riferibilità all‘appellante ATI, che si è costituita dopo l’aggiudicazione entro i termini (10 giorni) previsti dal capitolato.

Secondo una consolidata giurisprudenza, afferma conclusivamente il Collegio (Cons. St., V, n. 1038/2010), è indiscutibile, in presenza dell’art. 34 lett. D) d. lgs. n. 163/2006, l’intento del legislatore di obbligare anche i costituenti R.T.I. ad osservare le prescrizioni dell’art. 37 per la salvaguardia verso l’esterno del principio di “par condicio” nei confronti degli altri concorrenti, nonchè di quello di buon andamento e di trasparenza.

  Consiglio di Stato, Sent. 2132 del 2011