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Briciole di pane

Gare, il Consiglio di Stato sulle ATI

Sanabili per recesso, le cause di esclusione di un partecipante?

Roma, 30 settembre 2011 - Cosa accade nell’ipotesi in cui un partecipante ad ATI, nei cui confronti  ricorrano cause di esclusione, prenda parte a gara e successivamente receda? Il recesso sana ex post la situazione di preclusione?

Il Consiglio di Stato si è recentemente occupato del tema .

Si legge nella pronuncia,  che una pacifica giurisprudenza ((cfr. Cons. Stato Ad Plen, decisione 15 aprile 2010, n. 2155; sez. V, 6546/2010; sez. VI, nn. 842/2010 e 2964/2009) sostiene che il recesso dell'impresa componente di un raggruppamento nel corso della procedura di gara non vale a sanare ex post una situazione di preclusione all'ammissione alla procedura sussistente al momento dell'offerta in ragione della sussistenza di cause di esclusione riguardanti il soggetto recedente.

Per altro verso, non possono eludersi le prescrizioni legali che impongono il possesso dei requisiti stessi in capo ai soggetti originariamente facenti parte del raggruppamento all'atto della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione,  così impedendo il controllo sui requisiti di ammissione delle imprese recedenti.

L'accertamento di una causa ostativa in capo ad una componente del raggruppamento non è pregiudicato dal successivo recesso di detta impresa dalla compagine associativa; ciò in quanto detto accertamento si colloca in una fase anteriore a quella del successivo recesso dall'ATI e il principio della par condicio impone di valutare le offerte come presentate, in modo da impedire il facile aggiramento dell'obbligatoria verifica in merito alla sussistenza di cause di esclusione attraverso il recesso dal raggruppamento di alcune imprese.

In particolare, nel caso di precedenti penali del recedente, la mancata dichiarazione impedisce il controllo dell'amministrazione sulla rilevanza e sulla gravità del fatto di reato mentre l'intervento della dichiarazione giudiziale di estinzione ex artt. 460 e 676 c.p.p., non vale a sanare la violazione dell'obbligo di dichiarazione ed il difetto sostanziale del requisito da apprezzare al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte (cfr., in materia, Cons. Stato, sez. VI, 21 dicembre 2010, n. 9324).

  Consiglio di Stato, Sent. 5406 del 2011