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Gare, il Consiglio di Stato sulle cause di esclusione

Il regime delle annotazioni previste ex art. 27, DPR 25 gennaio 2000, n.34 -LA sentenza 23.5.2011, n. 3053 del Consiglio di Stato

Roma, 30 maggio 2011 -Qual è il contenuto della annotazione prevista dall’art. 27, comma 2, lettera r), del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34? Esiste un margine di discrezionalità per la stazione appaltante nella valutazione delle notizie rilevabili dalle annotazioni ai fini della esclusione dalle gare?

Una recente pronuncia del Consiglio di Stato offre soluzione ad entrambi i quesiti.

Sul contenuto delle annotazioni, osserva il Collegio che la norma prevede più e diverse notizie “annotabili” nel casellario:

- l’art. 27, comma 2, lettera r), del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, prevede che nel casellario vengano inseriti in via informatica, per ogni impresa qualificata, eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare adottati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge.

- La lettera t) del medesimo comma prevede l'inserimento di  tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, sono dall'osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario. In particolare, nel caso di sentenze penali di condanna, l’annotazione non avrebbe ad oggetto in sé la sentenza relativa ma il provvedimento di esclusione disposto dalla stazione appaltante, con la relativa motivazione

Proprio il contenuto residuale della lettera t) consente di attribuire, si legge nella pronuncia, all’amministrazione un’ampia discrezionalità di inserimento di notizie dal quale non deriva, in via automatica, l’esclusione dalle gare bandite dopo la data di annotazione. Le stazioni appaltanti dovranno quindi, di volta in volta, valutare se il contenuto delle annotazioni comporti o meno l’esclusione da una gara, non potendosi ritenere sufficiente, a tal fine, la sola circostanza dell’annotazione.

  Consiglio di Stato, Sent. 3053 del 2011