Gare, il Consiglio di Stato sull'offerta economicamente più vantaggiosa
La discrezionalità della Stazione appaltante
Roma, 26 ottobre 2011 - Quali sono i criteri utilizzati dalle Amministrazioni nella valutazione dell’offerta economica? La stazione appaltante gode di una qualche discrezionalità nel mettere a punto i canoni di individuazione?
Il Consiglio ha recentemente affrontato proprio questi temi.
Come si legge nella pronuncia, il contenuto dell' allegato B del Regolamento sui Lavori pubblici, lungi dall'aver voluto imporre formule obbligatorie e predefinite, si è limitato ad indicare solo alcuni metodi, lasciando comunque alla P.A. piena discrezionalità nel poterne prevedere di altri
È vero, infatti, che, nel dettare la disciplina transitoria in attesa del nuovo regolamento (oggi d.p.r. n. 207 del 2010, ratione temporis non applicabile), il comma 3 dell'art. 253 D.Lgs. n. 163/2006, in relazione ai lavori pubblici, prevede la continuazione dell'applicazione del DPR n. 554/99, ma è altrettanto vero, che, con specifico riferimento all'art. 83, comma 5, ed alle metodologie di attribuzione del punteggio, il comma 13 dello stesso art. 253 ha fatto salva in via transitoria la sola applicazione dei regolamenti in materia di appalti di pulizia e mensa.
Ciò significa che, di fronte ad una concreta regolamentazione della disciplina transitoria riferita all'art. 83, comma 5, non ha valore giuridico il riferimento alla disciplina generale prevista dal comma 3 dello stesso art. 253.
Resta, pertanto, l'innegabile, piena discrezionalità della stazione appaltante di determinare da sé i metodi per l'attribuzione dei punteggi nell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche prescindendo, in tutto o in parte, dai metodi indicati nell'allegato B del DPR n. 554/1999.
In tal senso, del resto, la giurisprudenza in materia, in relazione alla metodologia, ha inteso sottolineare come la formula da utilizzare per la valutazione della offerta economica può essere scelta dall'Amministrazione con ampia discrezionalità (Consiglio di Stato, sez, V, 9.3.2009, n. 1368) e che la stazione appaltante ha ampi margini di discrezionalità nella indicazione dei criteri da porre quale riferimento per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
La elencazione dei criteri, infatti, evidentemente non deve ritenersi tassativa, potendo essere previsti nel bando ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare.
Dobbiamo tuttavia ricordare – nell’intento di fornire al lettore un quadro più ampio sull’argomento della “discrezionalità” della Stazione appaltante- (vedi: “Gare, offerta economicamente più vantaggiosa -L'autonomia valutativa della Commissione aggiudicatrice in le Strade dell’informazione, 4 ottobre 2011), come il medesimo Collegio abbia stabilito che il sistema di scelta, riferito all’offerta economicamente più vantaggiosa, riduce fortemente la discrezionalità della Commissione aggiudicatrice nella specificazione dei criteri, escludendo ogni facoltà della medesima di integrare il bando, unica fonte demandata a prevedere e specificare eventuali sotto-criteri di valutazione; Il quadro regolatorio della procedura di gara è indubitabilmente disegnato dall’art. 83 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 12.4.2006, n. 163) e dal bando di gara.