Gare, il contenuto della dichiarazione del concorrente
Solo la Stazione appaltante può valutare l'affidabilità morale e professionale del concorrente in ordine ai precedenti penali
Roma, 25 giugno 2013 - Nel caso in cui il legale rappresentante abbia omesso di dichiarare una condanna, passata in giudicato, per falso ideologico, la stazione appaltante può legittimamente esclusdere dalla gara pubblica l'impresa.
Tale mancata dichiarazione, , riveste i caratteri di gravità ed incidenza sulla moralità professionale ed intacca il rapporto di fiducia con l'Amministrazione, poiché la condotta punita con la condanna de qua è indubbiamente tale da mettere in pericolo il bene della pubblica fede, con conseguente inaffidabilità dell'interessato in sede di accesso alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione.
Questo il principio contenuto nella recente pronuncia del Consiglio di Stato che proponiamo in lettura, riassumendone i principali argomenti
• l’omessa dichiarazione della condanna penale passata in giudicato è di per sé fatto rilevante, in via autonoma, incidendo essa stessa sulla moralità professionale dell’imprenditore; la valutazione circa l’idoneità delle condanne (per contenuto e gravità) ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario spetta discrezionalmente all’Amministrazione, senza che al singolo concorrente sia lasciata la facoltà di giudicare, circa l'incidenza sull'affidabilità morale e professionale, di eventuali reati dal medesimo commessi; una dichiarazione di inesistenza di condanne eventualmente incompleta, anche se compiuta sulla base di una valutazione soggettiva del concorrente stesso, deve essere qualificata falsa.
• la mancanza della dichiarazione non può essere supplita dalla produzione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti; in proposito, il collegio condivide infatti l'orientamento giurisprudenziale più rigoroso, secondo il quale detti certificati sono parzialmente inadeguati a provare i requisiti di moralità e affidabilità dei concorrenti alle gare pubbliche. Come si ricorda nella pronuncia, Il certificato del casellario giudiziale ottenibile dal privato (al contrario di quello integrale, rilasciabile solo alla pubblica autorità) non riporta , tra le altre, né le sentenze di applicazione della pena su richiesta, di cui agli art. 444 e 445 C.p.p., né le condanne in cui viene concessa la non menzione (art. 175 C.p.), né le misure di prevenzione; il certificato dei carichi pendenti non è rilevante per il contenuto suo proprio (appunto l'esistenza di procedimenti penali in corso), in quanto l'assenza di tali procedimenti non condiziona l'ammissione alla procedura d'appalto
• la determinazione n. 56/2000 dell’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici e la circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 182/40093 in data 1.3.2000, ritiene rilevanti tra gli altri, i reati relativi a fatti “la cui natura ed i cui contenuti siano idonei a incidere sul rapporto fiduciario con le stazioni appaltanti”.