Gare, il controllo a campione dei requisiti
TAR Roma, Sentenza 17 settembre 2014, n. 9771
Roma, 22 settembre 2014 - In sede di procedura di gara, la verifica dei presupposti di partecipazione ex art. 48 cod. contratti pubblici è, secondo una giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, sez. VI, n. 1321 del 2012, cit.; in questo senso anche Cons. giust. amm. sic. 13 dicembre 2010, n. 1465,ed altri), è tesa a salvaguardare le esigenze di celerità e di correttezza del procedimento, per evitare il protrarsi di una procedura viziata per inadeguatezza o scorrettezza degli eventuali aggiudicatari, nonché per evitare che quando, mediante la scelta del vincitore, il procedimento abbia raggiunto il proprio esito sia il possibile contraente a rendersi inadempiente alla richiesta della stazione appaltante e al conseguente onere di diligenza.
In particolare, la funzione che svolge la procedura di controllo a campione prevista dall’art.48, d.lgs. n. 163 del 2006 è chiaramente acceleratoria, consentendo alle stazioni appaltanti di non controllare tutte le dichiarazioni sul possesso dei requisiti richiesti, ma solo un campione significativo, selezionato mediante sorteggio
SI è recentemente espresso in questo modo, in tema di verifica dei requisiti di partecipazione a gare pubbliche, ll TAR Roma con la pronuncia che proponiamo in lettura.
Riferimenti normativi
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Art. 48 Controlli sul possesso dei requisiti (art. 10, legge n. 109/1994)
1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati al contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento. (1)
1-bis. Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo periodo. (2)
2. La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
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(1) comma modificato dall'art. 4, comma 2, lettera e), legge n. 106 del 2011) e poi dall’art. 20, comma 1, lettera f), decreto legge n. 5 del 2012 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
(2) comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera m, d.lgs. n. 152 del 2008)