Gare, il ricorrente ha diritto alla rinnovazione degli atti
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 26 luglio 2012, n.30
Roma, 4 settembre 2012 - Qual è l’effettivo interesse del ricorrente che impugni l’esclusione da gara? E, in caso di vittoria, la rinnovazione della procedura implica la presentazione di nuove offerte da parte di tutti i concorrenti deve avvenire avvenire sulla base delle medesime offerte e dinanzi la medesima commissione? Può sostenersi l’esperibilità di una rinnovazione che preveda la presentazione in busta chiusa delle offerte originarie ma davanti a diversa commissione?
Abbiamo trovato le risposte a tali interrogativi in una recentissima pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato .
Quanto all’interesse del ricorrente, il Consiglio non ha dubbi: la pretesa fatta valere dal ricorrente è quella di concorrere nella gara cui ha chiesto di partecipare per ottenere la relativa aggiudicazione; ne segue che tale pretesa non possa che essere soddisfatta dalla valutazione della originaria offerta in comparazione con le altre già presentate.
D’altra parte, osservano i giudici di Palazzo Spada, sostenere che debba aprirsi una fase di presentazione di nuove offerte sia da parte del ricorrente sia da parte degli altri concorrenti, comporterebbe mutare l’interesse finale riconosciuto in sede giurisdizionale in un evanescente interesse strumentale alla partecipazione ad una gara sostanzialmente nuova.
Delimitato , in tal modo, il campo delle possibilità di rinnovazione degli atti di gara , la pronuncia offre la risposta all'interrogativo proposto da ultimo
L’esperibilità di una rinnovazione che preveda la presentazione in busta chiusa delle offerte originarie ma davanti a diversa commissione viene decisamente negata, per due due diuversi ordini di motivi
Sotto un primo profilo, il dettato di cui all’art. 84, comma 12, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 , come è noto, dispone per il rinnovo delle procedure di gara la riconvocazione della medesima commissione.
Sotto un secondo profilo, la diversa composizione della commissione di gara, si legge nella pronuncia, non sarebbe idonea a porre rimedio al venir meno della segretezza delle offerte, poiché la fase di pubblicizzazione delle offerte e delle relative valutazioni riportate in verbale, consentirebbe l’agevole conoscenza di tale contenuto anche da parte dei nuovi commissari .
Ecco quindi la conclusione in diritto, espressa dall’Adunanza plenaria:
“Nella gara per l’affidamento di contratti pubblici l’interesse fatto valere dal ricorrente che impugna la sua esclusione è volto a concorrere per l’aggiudicazione nella stessa gara; pertanto, anche nel caso dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in presenza del giudicato di annullamento dell’esclusione stessa sopravvenuto alla formazione della graduatoria, il rinnovo degli atti deve consistere nella sola valutazione dell’offerta illegittimamente pretermessa, da effettuarsi ad opera della medesima commissione preposta alla procedura”.