Gare, il Tar sull'impugnabilità del provvedimento di esclusione
Il regime di impugnabilità dell'esclusione
Roma, 4 ottobre 2011 - Qual è il regime di impugnazione del provvedimento di esclusione dell’impresa dalla gara?
Il Giudice di prime cure (Tar Puglia 30 agosto 2011, 1264) ha ritenuto che Il provvedimento di esclusione dell'impresa dalla gara pubblica, in quanto atto della procedura, debba essere sottoposto ad impugnazione, a norma dell'art. 120, comma 5, D.Lgs. n. 104 del 2010, entro trenta giorni dall'acquisita conoscenza del medesimo, configurandosi, in caso contrario, una impugnazione tardiva.
Si legge nella pronuncia che l’esito della procedura di esclusione, - quale fase nel procedimento di affidamento relativo ad un servizio - deve essere impugnata, a norma dell'art. 120, co. 5, D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (codice del processo amministrativo) entro trenta giorni dall'acquisita conoscenza.
La tardiva impugnazione dell'esclusione dalla gara ne determina il consolidamento e la definitiva inoppugnabilità. Con l'ulteriore conseguenza, da un lato, del sopravvenuto difetto d'ogni interesse in capo al ricorrente riguardo alla gara in questione e, dall'altro, dell'insussistenza di ogni obbligo dell'Amministrazione di esaminare successivamente la eventuale domanda di autotutela avanzata dall'interessato.
La norma
Omissis
5. Per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’ articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’ articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto. (omissis)