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Gare, la regolarità fiscale come requisito di partecipazione secondo il Consiglio di Stato

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria , Sent. 5 giugno 2013, n.15

Roma, 6 giugno 2013 – Non è ammissibile la partecipazione alla procedura di gara, ex art. 38, comma 1, lett. g, del codice dei contratti pubblici, del soggetto che, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, non abbia conseguito il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione.

Questa la conclusione contenuta nella recentissima pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato- che proponiamo in lettura.

La questione sottoposto all’Adunanza è dunque la seguente; stabilire se, ai fini dell’integrazione del requisito della regolarità fiscale di cui all'art. 38 cit., sia sufficiente che, entro il termine di presentazione dell'offerta, sia stata presentata da parte del concorrente istanza di rateazione del debito tributario oppure occorra che il relativo procedimento si sia concluso con un provvedimento favorevole.

Effettuata una puntuale ricognizione del quadro normativa di riferimento e sottolineatane la finalità di garanzia dell'amministrazione pubblica sulla solvibilità e solidità finanziaria del soggetto con il quale essa contrae, l’Adunanza si concentra sul concetto di "violazione definitivamente accertata".

L'art. 38 del Codice Appalti – si legge nel testo - è direttamente attuativo dell'articolo 45 della direttiva 2004/18, norma volta ad accertare la sussistenza dei presupposti di generale solvibilità dell'eventuale futuro contraente della pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. III, 5 marzo 2013, n. 1332).

L’attribuzione di un effetto rigidamente preclusivo all’inadempimento fiscale, di conseguenza, risponderebbe all’ esigenza di contemperare la tendenza dell’ordinamento ad ampliare la platea dei soggetti ammessi alle procedure di gara alla stregua del canone del favor partecipationis con la necessaria tutela dell’interesse ad evitare la stipulazione con soggetti gravati da debiti tributari.

Tentiamo una sintesi degli argomenti espressi dall’Adunanza Plenaria:

• il requisito della regolarità fiscale sussiste solo qualora, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, l’istanza di rateizzazione sia stata accolta con l’adozione del relativo provvedimento costitutivo.. La giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte giust. CE, Sez. I, 09 febbraio 2007, n. 228/04 e 226/04) e quella nazionale (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633; sez. III, 5 marzo 2013, n. 1332; sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 531; sez. V, 18 novembre 2011, n. 6084), al pari dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (cfr. determinazione 16 maggio 2012, n. 1; determinazione 12 gennaio 2010, n. 1; parere 12 febbraio 2009, n. 23; deliberazione 18 aprile 2007, n. 120),

• La partecipazione a gara è quindi subordinata condizione che “l'istanza di rateizzazione sia stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e preceda l'autodichiarazione circa il possesso della regolarità, essendo inammissibile una dichiarazione che attesti il possesso di un requisito in data futura” (Cons. Stato sez. VI n. 531/2013 cit.; vedi anche, ex plurimis, Cons. St., sez. V, 18 novembre 2011, n. 6084)

• Il debito che grava sul contribuente prima dell’accoglimento dell’istanza, in caso di istanza di rateizzazione non ancora accolta all’atto della scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione, è quindi unicamente quello originario, in quanto tale certo (tanto nella sua esistenza quanto nel suo ammontare), scaduto ed esigibile nei sensi richiesti dal comma 2 dell’art. 38 del codice dei contratti pubblici.

• l’ammissione alla rateazione non costituisce, di norma (fa eccezione l'art. 38 del d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, relativo all’imposta di successione), atto dovuto, in quanto l’art. 19 del d.P.R. n. 602/1973 conferisce all’Amministrazione il potere discrezionale di valutare quell’ "obiettiva difficoltà economica" che si è in precedenza visto essere presupposto per la concessione del beneficio.Ne consegue l’inidoneità della mera presentazione dell’istanza di dilazione a soddisfare il requisito della regolarità contributiva

Aldo Scaramuccia

  Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria SEntenza 5 giugno 2013, n.15