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Briciole di pane

Gare, l'aggiudicazione definitiva ha natura provvedimentale

TAR Lazio, Sentenza 3 giugno 2014, n. 5874

Roma, 4 giugno 2014 -  Il TAR Lazio ha definito ieri - nella pronuncia che proponiamo in lettura -  la natura dell'aggiuidcazione definitiva, il rapporto con la successivca stipula del contratto, gli effetti di una sentenza di annullamento degli ati di gara sull'efficacia del contratto stipulato dall'Amminstrazione con il controinteressato e sull'eventaule richiesta di risarcimento dei danni da parte del ricorrente.

 

Questi gli argomenti principali:

 

Il Codice dei Contratti ( vedi  gli art. 11, comma 9 e art. 79) attribuisce natura provvedimentale all'aggiudicazione definitva, ricollegando alla efficacia della fase di chiusura del procedimento di gara la possibilità di stipulare il contratto diretto   a regolare i rapporti privatistici tra l'amministrazione e l'appaltatore; contratto  che proprio nella gara trova il suo fondamentale presupposto.

 

 

Non può, in alcun modo, essere violato  - in ossequio alla par condicio tra concorrenti - il fondamentale principio di pubblicità delle sedute di gara a garanzia dell'inderimento della documentazione inei plichi delle offerte secondo le regole  di evidenza pubblica.

 

 

Ai concorrenti  deve essere sempre permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere la sicurezza che non siano intervenute indebite alterazioni, e rispetto dell'interesse pubblico alla trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato (cfr. Ad. Pl. 28 luglio 2001, n. 13).

 

 

L'eventuale pronuncia di annullamento degli atti di gara comporta, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.c., la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato dall’Amministrazione con il controinteressato. In questa ultima ipotesi, deve essere invece respinta l’azione di risarcimento danni, poiché – in assenza di ulteriori elementi di prova - l'annullamento integrale della  pronuncia di merito sarebbe pienamente satisfattiva delle ragioni del ricorrente.

 

 


 

A.S

  La Sentenza del TAR Lazio