Gare, lavori di somma urgenza
Il Tar Campania interpreta l'art. 11, comma 9 del Codice dei Contratti
Roma, 16 febbraio 2015 – L’obbligo di ricevere la consegna sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto presentato in sede di gara, deriva tassativamente dagli impegni di gara e il relativo adempimento non richiede, di norma, operazioni di tale complessità da non poter essere adeguatamente espletate.
Tale obbligo grava sulla ditta aggiudicataria, anche provvisoria, in forza del dettato della legge, e precisamente in forza dell’art. 11, comma 9, del codice dei contratti, che attribuisce alla stazione appaltante il correlativo diritto potestativo (vedi anche :Consiglio di Stato, n. 12/2012 cit.).
Nell’ipotesi in cui, pur in assenza della stipula del contratto d’appalto, la società ricorrente si sottragga all’adempimento di un’obbligazione di natura legale, in presenza della dichiarazione formale intervenuta, già in sede di gara, “di accettare, qualora risultasse aggiudicatario, l’eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto”, a nulla rileva la circostanza, addotta come giustificazione al rifiuto di prendere in consegna i lavori,che il precario stato manutentivo delle strade non era rilevabile in sede di partecipazione alla procedura selettiva.
La stazione appaltante può, di conseguenza, legittimamente procedere alla revoca dell'aggiudicazione, all’incameramento della cauzione provvisoria ed alla segnalazione all’ANAC, essendo stata irrimediabilmente compromessa la normale stipula del contratto secondo l’ordine di aggiudicazione e l’interesse pubblico alla pronta esecuzione dei lavori precedentemente aggiudicati.
Tanto il dettato normativo, dunque, quanto il complesso degli impegni assunti in fase di gara - si apprende dalla recentissima pronuncia del TAR Campania che proponiamo in lettura - concorrono a rendere ineludibile l'obbligo di ricevere la consegna dei lavori gravante sull'aggiudicatario.
Riferimenti normativi
DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
(omissis)
Art. 11 Fasi delle procedure di affidamento
(artt. 16, 17, 19, r.d. n. 2440/1923; Art. 109, d. P.R. n. 554/1999; articolo 44, comma 3, lettere b) ed e), legge n. 88/2009; articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 89/665/CEE e articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE)
(omissis)
9. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all'articolo 12, comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario puo', mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se e' intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, e nel caso di servizi e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si e' dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non e' consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
(omissis)