Gare, modificabilità di errori materiali nell'offerta
Consiglio di Stato, Sent. 11 luglio 2013, n.3731
Roma, 16 luglio 2013 - La recente pronuncia del Consiglio di Stato - che proponiamo in lettura - fornisce indicazioni in ordine alla disciplina applicabile nell’ipotesi in cui il concorrente venga escluso per aver richiesto la correzione di un mero errore materiale, riconoscibile e prontamente chiarito, oltretutto riferito ad un’indicazione non prescritta, sull’assunto che l'accoglimento della richiesta rappresentasse una non consentita manipolazione dell’offerta.
Ecco l’impianto essenziale della pronuncia.
• La possibilità di completare documenti o fornire chiarimenti, è disciplinata dall’art. 46 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, come modificato dall’art. 4, co. 2, lett. d), del d.l. 13 maggio 2011 n. 70.
• Sussiste il divieto per l'amministrazione, sia a seguito di dichiarazioni correttive del partecipante (..), sia in conseguenza della sua attività interpretativa volta a riscontrare la reale volontà dell'offerente, di sottoporre l'offerta ad operazioni manipolative e di adattamento non previste nella lex specialis della procedura.
• Non è consentito, in simili fattispecie, procedere alla correzione, restando altrimenti violata la par condicio dei concorrenti e l'affidamento da essi riposto nelle regole di gara per modulare la rispettiva offerta, nonché il principio di buon andamento, speditezza e trasparenza dell'azione amministrativa in quanto la procedura ne risulterebbe caratterizzata da incertezze e rallentamenti, con conseguente incidenza sulla sostanza e non solo sulla forma (cfr., in tal senso, Cons. St., sez. III, 23 marzo 2012 n. 1699, richiamata dall'appellante, nonché Cons. St., sez. VI, 2 marzo 2011 n. 1299, 17 maggio 2006 n. 2884 e 16 febbraio 2005 n. 491, ivi citate).