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Gare, negligenza malafede ed errore nell'esecuzione come criteri di esclusione

La Sentenza del Consiglio di Stato 19 aprile 2011, n. 2403

Roma, 3 maggio 2011  - La norma di cui all'art. 38, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 163 del 2006 prevede l’esclusione dalla partecipazione a gara dei soggetti "che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante".

La valutazione della stazione appaltante, al cui apprezzamento è rimesso il giudizio in ordine alle violazioni commesse nella esecuzione di precedenti rapporti, pur connotata da un ampio margine di discrezionalità, dovrà tuttavia fornire una adeguata prova dell'inadempimento, nonché evidenziarne la rilevanza sotto il profilo della affidabilità dell'impresa.

Questi gli argomenti principali della recente pronuncia del Consiglio di Stato in materia di esclusione dalla partecipazione a gara d'appalto nelle ipotesi di errore, negligenza o malafede nell'esecuzione degli impegni contrattuali.

  Consiglio di stato, Sent. 3403 del 2011