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Briciole di pane

Gare, obbligatorio dichiarare le pregresse risoluzioni contrattuali

Consiglio di Stato, Sentenza n. 2289 del 5 maggio 2014

Roma, 6 maggio 2014 - L’art. 38, c. 1, lett. f) del D.Lgs. n. 16e/2006 impone, a pena di esclusione, la dichiarazione di pregresse risoluzioni contrattuali anche da parte di stazioni appaltanti diverse da quella che bandisce l’appalto all’esame.

Si tratta di dichiarazione/prescrizione essenziale che prescinde dalla stazione appaltante, la stessa o altra, perché attiene ai principi di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale che presiedono agli appalti e ai rapporti con la stazione stessa, né si rilevano validi motivi per non effettuare tale dichiarazione, posto che spetta comunque all’Amministrazione la valutazione dell’errore grave che può essere accertato con qualsiasi mezzo di prova.

 

E' questo l'argomento centrale con il quale il Consiglio di Stato - nella recentissima pronuncia che proproniamo in lettura -  ha respinto un ricorso contro una dichiarazione di esclusione da gara del concorrente che aveva omesso di dichiarare una pregressa risoluzione contrattuale.

Aldo Scaramuccia

  La Sentenza 5 maggio 2014, n. 2289 del Consiglio di Stato