Gare, offerta economicamente più vantaggiosa
L'autonomia valutativa della Commissione aggiudicatrice
Roma, 4 ottobre 2011 - In sede di gara, per la quale sia stato adottato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice può spingersi oltre i criteri individuati nel bando per compiere una attività valutativa dei requisiti dei concorrenti?
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5157 del 2011 ha fornito risposta negativa. Vediamo perché.
La norma di riferimento:
Articolo 83 D. Lgs 163/2006
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
(art. 53, D. 2004/18; art. 55, D. 2004/17; art. 21, L. 109/1994; art. 19, D.Lgs. 358/1992; art. 23, D.Lgs. 157/1995; art. 24, D.Lgs. 158/1995)
1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo: a) il prezzo; b) la qualità; c) il pregio tecnico; d) le caratteristiche estetiche e funzionali; e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto; f) il costo di utilizzazione e manutenzione; g) la redditività; h) il servizio successivo alla vendita; i) l’assistenza tecnica; l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; m) l’impegno in materia di pezzi di ricambio; n) la sicurezza di approvvigionamento; o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.(omissis)
Nell’interpretazione della norma, offerta dalla pronuncia, il sistema di scelta, riferito all’offerta economicamente più vantaggiosa, riduce fortemente la discrezionalità della Commissione aggiudicatrice nella specificazione dei criteri, escludendo ogni facoltà della medesima di integrare il bando, unica fonte demandata a prevedere e specificare eventuali sotto-criteri di valutazione.
Il quadro regolatorio della procedura di gara è indubitabilmente disegnato dall’art. 83 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 12.4.2006, n. 163) e dal bando di gara.
Nell’ipotesi in cui venga ravvisata l’inutilizzabilità di tutti i parametri prefissati, in presenza di offerte-base uguali, l’unica soluzione corretta sarebbe la reiterazione della gara
A norma del ricordato art. 83 DLgs. n. 163/06, pertanto, le decisioni della predetta Commissione formate sulla base di criteri almeno in parte non definiti nel bando di gara, con conseguente possibile sussistenza di elementi che, se fossero stati noti prima della redazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare la preparazione delle stesse (cfr. anche, a quest’ultimo riguardo, Cons. St., sez. V, 13.7.2010, n. 4502) sono da ritenersi illegittime.
D’altro canto residua alla Commissione uno spazio di autonomia nella metodologia di attribuzione dei punteggi per rendere più trasparente il proprio apprezzamento, a garanzia della par condicio dei concorrenti. Osserva il Consiglio di Stato che ,; la mancata fissazione dei criteri motivazionali, d’altra parte, non inficia l’operato della medesima Commissione, ove quest’ultima fornisca comunque un’argomentata motivazione circa i giudizi formulati (cfr. in tal senso, per il principio, Cons. St., sez. V, 8.9.2008, n. 4271, 11.5.2010, n. 2826, 13.7.2010, n. 4502, 1.10.2010, n. 7256, 28.2.2011, n. 1255; Cons. St., sez. VI, 28.1.2009, n. 489).