Gare, procedure di evidenza pubblica
I cirteri di cui alla Sent. Tar Sardegna 21 aprile 2011, n.249
Il giudice di prime cure ha tracciato i confini dell’applicabilità dell’evidenza pubblica in una recente pronuncia di cui diamo conto di seguito.
Secondo il Collegio, il principio di pubblicità delle sedute di gara, che trova la sua ratio nell'esigenza di tutela della trasparenza e imparzialità, quali codificati dall'art. 2 del Codice dei contratti pubblici, è inderogabile.
D’altro canto, l’evidenza pubblica applicata nelle sedute in cui vengono svolti gli adempimenti connessi alla verifica della regolarità della documentazione richiesta dalle regole di gara ai fini dell'ammissibilità delle offerte, costituisce applicazione del più generale principio di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, ed è posta a garanzia (oltre che degli interessi pubblici) anche dei privati che partecipano alle procedure contrattuali pubbliche, i quali in tal modo sono posti in condizione di verificare la correttezza dell'attività amministrativa delle singole gare (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 15 ottobre 2010 , n. 2299).
È pertanto violato il principio di pubblicità della gara nel caso in cui la verifica della regolarità della documentazione prodotta dai soggetti concorrenti sia avvenuta in seduta riservata e non anche in seduta pubblica.
Le uniche operazioni che devono tenersi in seduta riservata sono, dunque, quelle inerenti la valutazione tecnico-qualitativa delle offerte al fine di evitare influenze esterne sui giudizi dei membri della Commissione giudicatrice.
La violazione del principio integra un vizio del procedimento che comporta l'invalidità derivata di tutti gli atti successivi, compresa l'aggiudicazione. L'annullamento dell'intera procedura comporta che la stazione appaltante debba rinnovarla integralmente, sicché l'accoglimento della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con effetto immediato o addirittura retroattivo causerebbe la cessazione di un servizio fondamentale per l’Amministrazione, stante l'impossibilità per il ricorrente di subentrare nell'esecuzione.