Gare, procedure di valutazione
La Sentenza del Consiglio di Stato 1749 del 2011
Ricorda il Collegio che l’art. 83, comma 4, del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006) ha stabilito che il bando, per ciascun criterio di valutazione prescelto, possa prevedere, ove necessario, “i sub - criteri e i sub - pesi o i sub - punteggi”. Tale potestà, riservata esclusivamente alla legge di gara, discende dal principio di imparzialità e di trasparenza.
Nelle procedure di valutazione comparativa governate da criteri di aggiudicazione non automatici, infatti, è prioritario soddisfare l’esigenza di ridurre gli apprezzamenti soggettivi della commissione giudicatrice, e di garantire l’imparzialità delle valutazioni nella essenziale tutela della par condicio tra i concorrenti, ponendo tutti in condizione di formulare un’offerta in grado di concorrere effettivamente alla aggiudicazione del contratto in gara .
Al riguardo, la Giurisprudenza ha rilevato che la norma in questione esprime “ il limite negativo e il potere positivo dell’organo collegiale, nel tentativo di enucleare un delicato punto di equilibrio tra il principio di trasparenza, il quale impone di definire nel bando il peso, anche relativo, attribuito a ciascuno dei criteri di valutazione, e la necessità che, in ogni caso, anche l’attività della commissione sia predefinita nel suo svolgimento” (Cons. Stato, V, 19 maggio 2009 n.3070; V, 11 maggio 2007 n. 2355; V, 7 novembre 2007 n. 5776).