Gare, project financing: sentenza del Consiglio di Stato sulle proposte integrative del promotore
Le proposte "integrative" del promotore e la disciplina dell'asseverazione- Consiglio di Stato - Sentenza 8 febbraio 2011, n.843
Roma, 21 marzo 2011 - Può il promotore presentare proposte integrative e migliorative, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi dell’intervento, anche non comprese nella proposta di base, ove l’avviso attribuisca ai concorrenti la facoltà relativa?
Il Consiglio di stato ha ritenuto di sì. La scelta del promotore è caratterizzata da un altissimo livello di discrezionalità da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, che nel valutare le proposte tiene conto di scelte di carattere economico e tecnico non sindacabili in sede giurisdizionale se non per profili di manifesta illogicità, irrazionalità, contraddittorietà ed errori di fatto, quando l'avviso attribuisca ai proponenti la facoltà di presentare proposte integrative e migliorative, nell'ovvio rispetto delle finalità e degli obiettivi dell'intervento I
l Collegio ha ritenuto di condividere la motivazione del Tar in ordine al rigetto del motivo di ricorso, sostenendo che nella procedura di project financing l'amministrazione deve valutare le proposte progettuali in funzione dell'interesse pubblico perseguito, giudicando la loro idoneità a dare attuazione ad un programma non definito nei suoi contenuti progettuali (Cons. St. 20.5.2008, n. 2355).
Come di recente stabilito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 15 aprile 2010 n.2155, occorre tenere distinte la fase preliminare dell'individuazione del promotore e la successiva fase selettiva finalizzata all'affidamento della concessione.
Mentre quest'ultima presenta i caratteri della gara soggetta ai principi comunitari e nazionali dell'evidenza pubblica, la scelta del promotore, ancorché procedimentalizzata, "è connotata da amplissima discrezionalità amministrativa, essendo intesa non già alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati, ma alla valutazione stessa di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l'accoglimento della proposta formulata dall'aspirante promotore."
Peraltro, il modus procedendi che caratterizza la finanza di progetto è improntato alla logica della collaborazione, in funzione del perseguimento del pubblico interesse, tra promotore ed amministrazione che ispira tutta la fase preliminare di scelta e di approvazione della proposta di project financing da sottoporre poi a pubblica gara (Cons. St. Sez. V, 28.5.2010, n. 3399).
Non può quindi parlarsi di una "cristallizzazione" negli atti di gara delle caratteristiche e dei contenuti del progetto da realizzare, tenuto conto che i limiti della proposta risiedono esclusivamente nel rispetto dei parametri atti a garantire una certa omogeneità alle offerte progettuali, consistenti nell'ubicazione e nella descrizione dell'intervento da realizzare, nella destinazione urbanistica, nella consistenza e nella tipologia del servizio da gestire.
Può ritenersi ammissibile la proposta anche priva, all’atto della presentazione, della prescritta asseverazione da parte di un istituto di credito? Anche su questo punto il Consiglio di Stato ha risposto affermativamente. L'art. 153 non prevede, ai fini della sua ammissione, la presentazione della proposta unitamente alla asseverazione. né l'avviso (nel caso in esame) prevedono come causa di esclusione la mancata presentazione, unitamente alla proposta, dell'asseverazione.
In mancanza di una specifica clausola in tal senso, il Consiglio di Stato ha già stabilito, sotto la vigenza dell'art. 37bis della legge n. 109/1994, a proposito della possibilità di integrazione, che la trasmissione successiva di un'asseverazione "non esorbita dall'alveo proprio della potestà di integrazione attribuita all'amministrazione giudicatrice, dacchè l'adempimento in discorso non postula alcun intervento sul contenuto del piano economicofinanziario posto a corredo della proposta e, dunque, essa può sicuramente sopravvenire ai sensi del comma 2- ter anche dopo il completo spirare del termine finale di presentazione".(Cons. St. 19.4.2005, n. 1802).
Del tutto similmente all'integrazione disposta dall'amministrazione, può quindi considerarsi ammissibile l'integrazione operata sua sponte dal proponente, a maggior ragione quando risulti che la richiesta di asseverazione era già stata inoltrata all'Istituto bancario al momento della presentazione della proposta.