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Briciole di pane

Gare, quando può ritenersi perfezionato l'affidamento

Il Consiglio di Stato ritiene applicabile l'Art. 1337 Codice Civile alle procedure di gara

Roma, 17 aprile 2015 - Costituisce ipotesi tipica di violazione della buona fede nelle trattative finalizzate alla conclusione del contratto ex art. 1337 cod. civ. il c.d. recesso ingiustificato, il quale si configura quando chi ha creato nella controparte un legittimo affidamento in ordine alla conclusione del contrato nondimeno recede dalle trattative, pur ormai giunte in stato avanzato, frustrando in questo modo le ragionevoli aspettative formatesi nella controparte.

 

Quando può ritenersi creao il legittimo affidamento? L'amministrazione pubblica è tenuta al rispetto della norma civilistica ricordata?

 


L’amministrazione pubblica è soggetta all'osservanza di quanto prescritto dall'art. 1337 Cod. Civ, benché per obblighi inderogabili di legge la stessa sia tenuta ad utilizzare modelli di contrattazione impersonale, quali quelli dell’evidenza pubblica, caratterizzati dalla selezione comparativa di più offerte contemporaneamente presentate, secondo un procedimento di valutazione rigidamente scandito da norme primarie, secondarie o speciali, relative alla singola procedura.

 


L’estensione alle procedure di affidamento di contratti pubblici dei principi e delle regole in materia di responsabilità precontrattuale comporta che l’amministrazione aggiudicatrice in tanto può ritenersi soggetta alle conseguenze derivanti dal più volte citato art. 1337 cod. civ., in quanto la gara sia giunta ad uno stadio tale da avere ingenerato nel concorrente la ragionevole aspettativa di conseguire l’aggiudicazione e dunque la stipulazione del contratto. In altri termini, occorre che quest’ultimo veda frustrato un affidamento consolidato in ordine alla favorevole conclusione della procedura di gara.

 

 

Tuttavia, pare pacificamente ammesso dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che solo con l’aggiudicazione definitiva - seguita dalla decisione  di procedere al ritiro  in autotutela o comunque di non addivenire alla stipula del contratto -   possa dirsi sorto un affidamento meritevole di tutela e risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale.

 

 

 

Ne consegue che per poter sostenere l'affidamento come  tutelabile ex art. 1337 cod. civ, occorre che l’amministrazione abbia compiuto atto della procedura dal quale possa ritenersi sorto in capo all’impresa partecipante un ragionevole affidamento circa l’esito positivo del concorso.

 

Sono, quelli che precedono, i contenuti della recentissima pronuncia del Consiglio di Stato che proponiamo  in lettura, in materia di tutela civilistica nelle procedure di affidamento di contratti pubblici. 

AS

  La Sentenza 14 aprile 2014, n. 1864 del Consiglio di Stato