Gare, revisione prezzi
La Sentenza del Consiglio di Stato n. 4362 del 19 luglio 20011
Roma, 22 luglio 2011 - Qual è la natura del diritto alla revisione prezzi e quali sono le cadenze che l’interssato deve rispettare per azionare utilmente il relativo diritto?
La recentissima pronuncia del Consiglio di Stato risponde ad entrambi gli interrogativi. Ne diamo conto sinteticamente di seguito.
Le caratteristiche del diritto alla revisione prezzi
Nella prospettazione del Collegio, il diritto alla revisione altro non sarebbe che il diritto ad un diverso e più vantaggioso calcolo del quantum spettante al prestatore del servizio. Tale diritto avrebbe natura indisponibile .
Quando si prescrive il diritto?
La legge non provvede a stabilire espressamente un periodo massimo oltre il quale non sia possibile richiedere di procedere alla revisione del prezzo. Di conseguenza:, si legge nella pronuncia, la richiesta può essere effettuata entro il termine di prescrizione stabilito per le prestazioni che devono essere rese in modo periodico, e quindi nel termine di prescrizione quinquennale dettato dall'art. 2948 n. 4) del c.c.
Osserva conclusivamente il Collegio – che il diritto alla revisione si prescrive, per ciascun rateo del corrispettivo contrattuale, a decorrere dal termine di pagamento del rateo stesso, restando soggetto al termine di prescrizione quinquennale previsto per i ratei medesimi