Gare, rinnovazione della procedura
Adunanza Plenaria , Sentenza n.1 del 2013
Roma, 15 marzo 2013 - Il metodo del “confronto a coppie”, lungi dall’essere un criterio di selezione dell’offerta, è invece soltanto un peculiare metodo attuativo proprio del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in virtù del quale, in particolare, ogni elemento qualitativo dell’offerta è oggetto di valutazione attraverso la determinazione di coefficienti all’interno di una tabella triangolare, nella quale le offerte di ogni concorrente sono confrontate a due a due.
Questa la conclusione contenuta nella pronuncia con la quale l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è tornata ad esprimersi – sulla fondatezza di un ricorso per revocazione di una precedente pronuncia in tema di riammissione di un concorrente illegittimamente escluso da gara espletata con individuazione dell’aggiudicatario.
La domanda di revocazione postulava che il metodo del “confronto a coppie” costituisce, invece, un autonomo criterio di selezione dell’offerta, diverso o alternativo rispetto a quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L'Adunanza, giudicando in prima istanza, aveva ritenuto che la gara andasse mantenuta ferma e che bisognasse soltanto effettuare il confronto a coppie tra le offerte già valutate e quella dell'impresa riammessa.