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Gare, sentenza del Consiglio di Stato sul requisito della regolarità contributiva

Il concorrente deve possedere il requisito al momento della presentazione dell'offerta

Roma, 16 maggio 2011 - La mancanza del requisito della regolarità contributiva, al momento della presentazione dell’offerta, può costituire causa di esclusione dalla gara ? La eventuale regolarizzazione postuma può avere effetti sananti?

Il Consiglio di Stato ha risposto negativamente ad entrambi gli interrogativi, con la sentenza 12 aprile 2011, n. 2283.

L’assenza del requisito della regolarità contributiva, costituendo condizione di partecipazione alla gara, se non posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, non può che comportare la esclusione del concorrente non adempiente, non potendo valere la regolarizzazione postuma.

L’impresa, infatti, deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura. La circostanza  che i concorrenti abbiano effettuato richiesta di regolarizzazione solo in epoca successiva alla aggiudicazione dimostra l’assenza del necessario requisito.

D’altronde, costituisce principio pacifico che poiché il momento in cui va verificata la sussistenza del requisito della regolarità contributiva e previdenziale (così come di quella fiscale) è quello di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, la eventuale regolarizzazione successiva, se vale a eliminare il contenzioso tra l’impresa e l’ente previdenziale (o il fisco) non può comportare ex post il venir meno della causa di esclusione (ex plurimis, Consiglio Stato, sez. V, 23 ottobre 2007, n.5575).

La giurisprudenza del Consiglio ha già avuto modo di chiarire che deve escludersi la rilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, quand’anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento (Cons. Stato, sez. IV n. 1458/2009).

Si tratta, del resto, di un corollario del più generale principio (già affermato nella giurisprudenza della Corte di giustizia Ce con la pronuncia del 9 febbraio 1996, in cause riunite C-226/04 e C-228/04) secondo cui la sussistenza del requisito della regolarità fiscale e contributiva (che, pure, può essere regolarizzato in base a disposizioni nazionali di concordato, condono o sanatoria) deve comunque essere riguardata con riferimento insuperabile al momento ultimo per la presentazione delle offerte, a nulla rilevando una regolarizzazione successiva la quale, pertanto, non potrà in alcun modo incidere sul dato dell’irregolarità ai fini della singola gara (Consiglio Stato sez. VI, 5 luglio 2010, n. 4243).

La mancanza del requisito della regolarità contributiva alla data di scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle offerte, in definitiva, non é sanato dall'eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva, atteso che tale tardivo adempimento può rilevare nelle reciproche relazioni di credito e di debito fra i soggetti del rapporto obbligatorio e non anche nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice che debba accertare la sussistenza del requisito della regolarità contributiva ai fini dell'ammissione alla gara (Consiglio Stato, sez. VI, 12 gennaio 2011, n.104).

  Consiglio di Stato, Sent. 2283 del 2011