Gare, sentenza del Consiglio di Stato sulle clausole di esclusione
La sentenza n. 6602 del Consiglio di Stato
Roma, 22 dicembre 2011 - E’ ammissibile una interpretazione meno restrittiva della lex specialis, che comunque non leda la par condicio tra i concorrenti , allo scopo di tutelare la soddisfazione del pubblico interesse attraverso la massima partecipazione di tutti i concorrenti alla gara?
Il Consiglio di Stato ha recentemente offerto una articolata risposta al quesito. Vediamone gli argomenti principali.
Nelle gare pubbliche l'integrazione documentale è ammissibile solo per la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione, per cui non è possibile rettificare, precisare o comunque modificare gli elementi costitutivi dell'offerta. Tale attività non costituisce un obbligo assoluto ed incondizionato per la stazione appaltante, ma incontra precisi limiti applicativi ravvisabili:
• nella necessità del rispetto della par condicio, atteso che l'art. 6, l. 7 agosto 1990 n. 241 non può essere invocato per supplire all'inosservanza di adempimenti procedimentali significativi o all'omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara;
• nella non riferibilità agli elementi essenziali della domanda, salvo che gli atti tempestivamente prodotti contribuiscano a fornire ragionevoli indizi circa il possesso del requisito di partecipazione non espressamente documentato,
L’integrazione deve, al contrario, ritenersi ammissibile nei casi di equivoche clausole del bando relative alla dichiarazione o alla documentazione da integrare o chiarire( vedi ancheConsiglio Stato , sez. V, 24 marzo 2011 , n. 1778).