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Briciole di pane

Gare, sentenza del Consiglio di Stato sulle varianti progettuali

Il Consiglio di Stato definisce i criteri di ammissibilità. La Sent. n.1925 del 2011

Roma, 10 marzo 2011 - Quali sono i limiti di ammissibilità di offerte che prevedono variazioni rispetto al progetto posto a base di gara?

Nella recente pronuncia del Consiglio di Stato, che commentiamo sinteticamente di seguito, si procede ad una ricognizione del quadro giurisprudenziale e normativo della materia.

In linea generale, la previsione esplicita della possibilità di presentare varianti progettuali in sede di offerta a suo tempo contemplata dalla l. n. 109 del 1994 è stata oggi generalizzata dall’art. 76 del codice dei contratti pubblici (per qualsivoglia appalto); l’amministrazione deve indicare, in sede di redazione della lex specialis, se le varianti sono ammesse e, in caso affermativo, identificare i loro requisiti minimi.

Con riferimento al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la scelta effettuata dal legislatore esprime la maggiore discrezionalità della stazione appaltante nella scelta del contraente, potendosi procedere alla valutazione non solo di indicatori matematici ma anche della  complessità dell'offerta proposta, nella eventualità chesi rendano  necessari, in corso di gara, degli aggiustamenti rispetto al progetto proposto.

Inoltre, sarebbe consentito alle imprese proporre quelle variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis, e senza  edere la par condicio dei concorrenti, anche quando:

• il criterio selettivo sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

• non ricorra l’espressa previsione di varianti progettuali in sede di bando;

• il progetto posto a base di gara sia definitivo.

Per altro verso, nel caso di offerta selezionata col criterio del prezzo più basso, poiché tutte le condizioni tecniche sono predeterminate al momento dell'offerta e non vi è alcuna ragione per modificare l'assetto contrattuale, non è mai ammessa la possibilità di presentare varianti.

Infine, il quadro delle linee guida elaborate dalla giurisprudenza -  e riassunto e confermato nella pronuncia - prevede che le varianti debbano essere ammesse a condizione che:

• il criterio adottatom sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, riconoscendosi in tal caso  un ampio margine di discrezionalità alla commissione giudicatrice;

• risulti essenziale che la proposta tecnica sia migliorativa rispetto al progetto base

• Debbano ritenersi ammesse le varianti proposte se  migliorative delle modalità esecutive dell'opera o del servizio, purché non siano tali da comportare una conformazione dell'oggetto del contratto, affatto diversa da quanto richiesto dalla P.A;

• l'offerente dia contezza delle ragioni che giustificano l'adattamento proposto e le variazioni alle singole prescrizioni progettuali;

• si dia la prova che la variante garantisca l'efficienza del progetto e le esigenze della p.a. sottese alla prescrizione variata.

  Consiglio di Stato, Sent. n. 1925 del 2011