Gare, sentenza del Tar del Veneto sul requisito della moralità professionale
La valutazione del requisito in ordine all'esclusione del concorrente. La Sent. TAR Veneto 21 Marzo 2011, n. 458
Roma, 9 maggio 2011 - Può la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 38, primo comma, lett.c), del D.Lgs. 163/2006, escludere automaticamente dalla partecipazione a gara un concorrente a carico del quale risultino a sentenza o decreto penale di condanna ormai irrevocabili?
La norma del Codice dei Contratti stabilisce che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.
In questo quadro, tuttavia, la Prima Sezione del TAR Veneto, con la sentenza 21 marzo 2011, n. 458, nel caso in cui la stazione appaltante abbia omesso di esplicitare il motivo per il quale il precedente penale rivesta i caratteri di gravità ed effettiva incidenza sulla moralità professionale, ha ritenuto ' illegittima l’esclusione automatica di una ditta da una gara di appalto che sia motivata con riferimento al difetto del requisito della moralità professionale, ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 , per l’esistenza, a carico dell’amministratore di un decreto penale di condanna per falso ideologico,.
Secondo il Collegio, quindi, l'amministrazione non può escludere la ditta solo attraverso la menzione del suddetto tipo di condanna subita dall'interessato, se questa non rientra tra i reati automaticamente qualificati come incidenti sulla moralità professionale.