Gare, sentenza del Tar sulla mancata aggiudicazione
I presupposti del risarcimento del danno per la "perdita di chance"
Roma, 13 novembre 2013 - Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2697 c.c. la parte che chiede il risarcimento dei danni asseritamente provocati dall'illegittimo esercizio del potere amministrativo, è tenuta a fornire in modo rigoroso la prova degli elementi costitutivi del danno, tra cui la prova del nesso eziologico, l'entità del danno (ex multis Consiglio di Stato sez V 11 maggio 2010, n. 2819; id. sez. IV 15 dicembre 2011, n. 6598) oltre che della c.d. spettanza del bene della vita, vale a dire, nella fattispecie, della certezza dell'aggiudicazione in assenza dell'attività illegittima della stazione appaltante, ovvero, quantomeno, la ragionevole probabilità di conseguirla secondo un criterio di normalità.
Secondo il Consiglio di Stato (490/2008), "il danno, per essere risarcibile, deve essere certo e non meramente probabile, o comunque deve esservi una rilevante probabilità del risultato utile" e ciò è quello che "distingue la chance risarcibile dalla mera e astratta possibilità del risultato utile, che costituisce aspettativa di fatto, come tale irrisarcibile".
La giurisprudenza ancora, dunque, il risarcimento del danno cd. "da perdita di chance" a indefettibili presupposti di certezza dello stesso, escludendo il caso in cui l'atto, ancorché illegittimo, abbia determinato solo la perdita di una "eventualità" di conseguire il bene della vita (cfr. T.A.R. Napoli 5254/2012).
Il concorrente che lamenti la mancata aggiudicazione per illegittimo esercizio del potere amministrativo da parte della stazione appaltante deve, di conseguenza, provare – se non la certezza dell’aggiudicazione - quantomeno la sua ragionevole probabilità facendo applicazione del principio dell’id quod plerumque accidit.
Queste le argomentazioni pricipali, contenute nella Sentenza del Tar Lazio in tema di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione, che proponiamo in lettura.