Gare, soglia di anomalia delle offerte
TAR Piemonte, Sentenza 16 aprile 2015, n. 617
Roma, 20 aprile 2015 - Nel caso di aggiudicazione provvisoria, successivamente revocata dalla stazione appaltante nell’esercizio del potere di autotutela, vige la norma di cui all’art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, ultima parte (come introdotta dal decreto-legge n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114 del 2014), in forza della quale ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
Pertanto, vista la portata generale ed astratta della norma predetta, resta preclusa la facoltà dell’amministrazione di procedere al ricalcolo della soglia di anomalia delle offerte, con conseguente individuazione di una nuova ditta aggiudicataria provvisoria.
Si è espresso, in tal modo, il TAR Piemonte nella recentissima pronuncia che proponiamo in lettura.