Grandangolo sull'Europa, aumenta la trasparenza delle procedure
La Commissione riforma le procedure in materia di antitrust
Roma, 19 ottobre 2011 – Prosegue lo sforzo dell’Unione Europea verso l’efficienza dell’attività regolatoria della concorrenza a livello europeo, con la Comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 del TFUE
Una avvertenza di carattere sistematico. La Comunicazione – sul cui testo ci azzardiamo a spendere qualche considerazione di sintesi - non va considerata un resoconto esaustivo di tutte le misure che disciplinano i procedimenti avviati dalla Commissione. E’ infatti espressamente previsto che le misure ivi contenute, dovrebbero essere lette in combinazione con gli altri strumenti di cui sopra ed insieme alla giurisprudenza pertinente.
La comunicazione - che riguarda i principali procedimenti relativi alle presunte violazioni degli articoli 101 e 102 del TFUE - si prefigge di migliorare la comprensione del processo d'indagine della Commissione4, incrementando in tal modo l'efficienza delle indagini e garantendo un elevato grado di trasparenza e di prevedibilità del processo
Scopo principale: fornire orientamenti pratici sui procedimenti, avviati dalla Commissione europea (di seguito "Commissione"), conformemente al regolamento (CE) n. 1/20032, al relativo regolamento d'esecuzione e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. .
Le misure adottate sono volte ad aumentare l'interazione con le parti nei procedimenti antitrust e a rafforzare i meccanismi di tutela dei diritti procedurali delle parti stesse e contribuiscono ad aumentare la trasparenza e l'equità dei procedimenti in materia di concorrenza , fornendo alle parti indicazioni chiare su cosa aspettarsi nelle varie fasi di un'indagine antitrust, nonché aumentando la loro capacità di interagire con i servizi della Commissione.
La versione attuale delle Best Practices, è il risultato della consultazione pubblica sulla versione provvisoria iniziata nel 2004, e recepisce sia i commenti degli stakeholders che l’esperienza acquisita dalla Commissione medesima nell’applicazione pratica delle misure.
La particolare importanza connessa alla snellezza, efficienza, trasparenza delle procedure ha inspirato molte delle innovazioni contenute nella nuova stesura delle “Best practices
Ne sottoponiamo alcune ai nostri letttori, rimandandoli alla consultazione dei documenti ufficiali per una migliore acquisizione dei contenuti.
Il consigliere auditore
In caso di controversia in merito ai diritti procedurali, le parti possono rivolgersi al consigliere-auditore, che avrà un ruolo rafforzato in tutto il procedimento antitrust nel suo insieme. Sin dal 1982, questa figura è l’interlocutore chiave per garantire il diritto delle parti ad essere ascoltate nei procedimenti anti trust.
Il Consigliere auditore gioca un ruolo cruciale come arbitro indipendente tra le Parti e l’Unità addetta al caso; sino ad oggi il suo ruolo era ristretto alle fasi che seguono il deposito delle doglianze. Le nuove regole estendono il campo d’azione all’intera procedura.
Il Consigliere auditore ha oggi poteri investigativi - nei casi disciplinati dal Regolamento sulle fusioni - che possono sfociare in multe o in procedure di impegno.
I periodici “incontri sullo stato dell’arte” e la nuova attività informativa
Queste occasioni di incontro e comunicazione con tutte le parti interessate mirano a consentire un confronto aperto e trasparente sull’oggetto delle procedure. Le unità di volta in volta addette al caso terranno informate le Parti sull’oggetto delle indagini della Commissione e faranno in modo che la Commissione sia a conoscenza delle argomentazioni delle Parti sin dalle primissime fasi.
Le norme prevedono la possibilità di chiudere una indagine istruttoria dopo che le parti abbiano offerto sufficienti elementi chiarificatori alla Commissione. Lo scopo fondamentale dell’attività informativa sulle procedure di impegno, consiste nell’offrire alle parti un quadro chiaro di quello che le attende nelle diverse fasi di procedura. Detta attività informativa sui punti chiave delle procedure sarà posta in essere immediatamente dopo l’apertura formale dei procedimenti. ad uno stadio intermedio tra l’inizio delle procedure e il deposito delle deduzioni e delle controdeduzioni di parte. In ogni caso la Commissione renderà pubbliche le decisioni di rigetto in modo che gli stakeholders abbiano un più accurato quadro delle doglianze respinte e dei motive sottesi a tali esiti
L’informazione sugli argomenti chiave dei procedimenti antitrust (apertura dei casi, deposito delle obiezioni, chiusura dei procedimenti, adozione di una decisione)sarà realizzata sia a mezzo stampa che con annunci sul sito web della Commissione.
Ma cosa si intende per “punti chiave” ?
Premesso che la Commissione ha stabilito di fornire alle parti I punti chiave delle doglianze, prima di esprimere una decisione, essi includono:
• la versione non confidenziale di doglianze;
• studi economici relativi al caso , in modo che le parti siano in grado di comprendere gli argomenti usati contro di loro già nella fase istruttoria. In tal modo, la Commissione sarà in grado di analizzare e prendere in considerazione possibili difese ad uno stadio iniziale della procedura.
La disciplina sulle allegazioni di prova a carattere economico
Vista la crescente importanza degli aspetti economici nei casi complessi, la Commissione richiede spesso dati economici consistenti e le parti avanzano spesso argomentazioni che si basano su teorie economiche complesse o forniscono un'analisi empirica.
Al fine di razionalizzare la presentazione e la valutazione di tali elementi di prova, la comunicazione sulle “best practices” illustra i criteri che dovrebbero rispettare le'analisi economica e econometrica presentate dalle Parti,e spiega il modo in cui verranno utilizzate.
Il nuovo testo rende più facile alle Parti fornire dati di natura economica alla Commissione, recando indicazioni puntuali sulla redazione e sui contenuti di analisi economiche ed econometriche. Di conseguenza, le Parti – a fronte di un più chiaro quadro di ciò che è richiesto - saranno in grado di offrire alla Commissione dati più strutturati ed accuarati, facilitandone l’analisi.
L’esperienza accumulata negli anni dalla Commissione ha portato a ritenere opportuno un processo di revisione della particolare materia. Le modifiche apportate alle procedure di allegazione documentale sono state rese pubbliche nel gennaio 2010 e sottoposte a consultazione.
I contributi degli stakeholders, così acquisiti, hanno modificato il testo come segue:
• Allegazioni di prova importanti ma incomplete, che non in contrano gli standard delle “best practices” non saranno scartate, se le alternative consistano nell'acquisire altre prove non soggette agli standard previsti.
• Le Parti devono consultare la Commissione per dibattere sulla individuazione degli strumenti più funzionali rispetto alla metodologia proposta.
Resta espressamente previsto nel testo che quanto disposto sarà applicato a far data dalla pubblicazione, anche ai casi ancora aperti con riferimento alle fasi procedurtali ancora da adottare.