Grandi Stazioni di Committenza, il Governo prepara il decreto
I requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori ex art. 9, comma 2 della Legge 89/2014
Roma, 18 settembre 2014 - Rendere il mercato degli appalti più snello ed efficiente, sotto ogni profilo, non ultimo quello dei costi. Potrebbe essere interpretata in questo modo la reductio ad unum ( imposta dall’art. 9 del DL n. 66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito con modificazioni, dalla L. n. 89/2014 ) mirata ad istituire, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, l’elenco dei soggetti aggregatori , che concentrerà in sole 35 grandi stazioni committenza le decine di migliaia di stazioni appaltanti esistenti.
Sarà la nuova Autorità Nazionale Anticorruzione – cui spetterà la determinazione delle modalità di presentazione delle domande - a procedere alla verifica del possesso dei requisiti d'iscirizione, attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici; l'elenco verrà aggiornato, per la prima volta, entro il 30 settembre 2017 e successivamente con cadenza triennale.
L’individuazione dei criteri di selezione delle stazioni appaltanti,è il compito affidato (vedi l’articolo 9, comma 2, legge cit.) ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di prossima promulgazione.Nell’attesa di conoscere il testo definitivo del provvedimento, tentiamo qualche anticipazione sui contenuti, basandoci sui punti di concordanza tra le numerose versioni disponibili.
Le città Metropolitane, le associazioni, unioni e consorzi di enti locali ( o i soggetti costituiti o designati da entrambe, purchè svolgano attività di centrale di committenza ex art. 33 del dl 163/2006) potranno richiedere l’iscrizione nell’elenco, oltre alla Consip Spa ed ai soggetti aggregatori eventualmente già costituiti ( ex art. 1, comma 455 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296).
I soggetti appartenenti all’uno ed all’altro comparto, potranno ottenere l’iscrizione a condizione che nei tre anni solari precedenti la richiesta sia stata avviata la procedura per l’acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a 260.000.000 euro nel triennio, con un valore minimo di 50.000.000 per ciascuna annualità.Concorrono alla determinazione della soglia di valore, le procedure avviate dagli enti locali rientranti nell’area territoriale( per le Città Metropolitane)e dai singoli enti locali facenti parte delle associazioni, unioni e consorzi.
Riferimenti normativi
DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale" convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89
(Omissis)
Art. 9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento
1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e' istituito , senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attivita' di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 richiedono all'Autorita' l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata sono definiti i requisiti per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilita' dell'attivita' di centralizzazione, nonche' i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata, e' istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative.
(Omissis)
5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non puo' essere superiore a 35
LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)
ART. 1
(omissis)
455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.
(omissis)