Green economy ed edilizia di qualità , la "Road map" italiana
Attualità parlamentari
Roma, 18 settembre 2013 - Green Economy; lotta ai cambiamenti climatici; efficienza energetica; difesa dell'ambiente.Queste le parole d'ordine entrate nel vocabolario di quanti si interrogano sulle possibili vie d'uscita dalla crisi economica globale.
E in Italia? La Road Map italiana verso l'individuazione di efficaci settori d'intervento in tale ambito, comincia nel 2002 con l'approvazione ( Delibera Cipe 19 dicembre 2002, n.123) del primo Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l’aumento del loro assorbimento redatto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (art. 2 della legge 1 giugno 2002 n. 120).
L'esigenza è l'opportunità di monitorare, senza soluzione di continuità, lo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea e internazionale, e sui relativi indirizzi, sono state recepite nell'art. 2, comma 9 della Legge 7 aprile 2011, n. 39 (Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri) con la previsione di un apposito documento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, da allegarsi al DEF annuale.
In tale documento ( DEF 2013, Allegato 3) si legge che al “fine di porre il Paese su un percorso emissivo idoneo a rispettare gli obiettivi annuali vincolanti di cui alla Decisione 406/2009/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio", tra le azioni da adottare in via prioritaria, ricorre "l’estensione al 2020 del meccanismo del conto termico nell’efficienza energetica di edifici della PA e per impianti a fonti rinnovabili termiche utilizzati da edifici pubblici e da strutture private , valutando in sede di revisione del meccanismo di contabilizzare l’incentivo sulla base del risparmio raggiunto dagli interventi rispetto ai consumi attuali e all’entità delle fonti di energia fossile evitata"
Con l' art. 14 (“detrazioni fiscali per efficienza energetica") della Legge 3 agosto 2013, n. 90 di conversione del decreto legge 63/2013, si è previsto (limitatamente alle spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino al 31 dicembre 2013) l'innalzamento della agevolazione fiscale in questione dal 55 al 65 per cento, e stabilito, con riferimento agli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, che l'agevolazione fiscale del 65 per cento si applichi alle spese sostenute dall'entrata in vigore del provvedimento sino al 30 giugno 2014;
Nella seduta della Camera del 30 luglio 2013, in sede di conversione del decreto-legge , il Governo si è impegnato, a «presentare, all'immediata ripresa dei lavori, iniziative volte a dare stabilità all’ecobonus» oltre che ad ampliarne l'ambito di applicazione (vedi l'Ordine del Giorno n. 9/1310A/19).
Nell'attesa delle nuove iniziative del Governo, la Risoluzione in Commissione (7-00090 Realacci ed altri presentata l'11 settembre scorso) testimonia la vivacità e l'attenzione rivolta alla particolare tematica.
L'Atto di indirizzo impegna l'Esecutivo:
a rafforzare le politiche ambientali e di sostegno dell'edilizia di qualità, anche nell'ottica del perseguimento di quello sviluppo sostenibile sostenuto a livello globale e su cui l'Italia ha assunto impegni precisi anche nella recente Conferenza dell'ONU «Rio+20», assumendo iniziative urgenti dirette alla messa in sicurezza e alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio nazionale, privato e pubblico, in particolare prevedendo nel disegno di legge di stabilità per il 2014 specifiche norme dirette a:
a) dare stabilità all’ecobonus, vale a dire all'agevolazione fiscale del 65 per cento prevista dall'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013;
b) inserire l’ecobonus all'interno del complessivo quadro normativo in materia di agevolazioni fiscali, avendo cura di garantire, in ogni caso, un effettivo vantaggio agli interventi volti alla riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza del patrimonio immobiliare, tenendo fermo a tal fine l'attuale parametro normativo che prevede una differenza di 15 punti percentuali fra l'agevolazione fiscale in parola (ecobonus) e quella riconosciuta per gli ordinari interventi di ristrutturazione edilizia; c) ampliare i soggetti fruitori dell’ecobonus, includendo nell'elenco degli interventi per i quali è possibile godere di tale agevolazione fiscale:
1) gli interventi relativi alla riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
2) gli interventi relativi alla riqualificazione energetica di edifici interi;
3) gli interventi di consolidamento antisismico degli edifici ricadenti in aree al alta pericolosità sismica che, per ragioni di tipo amministrativo, non rientrano ancora nelle zone 1 e 2 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;
4) gli interventi di consolidamento antisismico dei beni immobili strumentali; d) pubblicizzare in maniera diffusa su tutti i media la normativa in merito all'Ecobonus