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Briciole di pane

Guida in stato d'ebbrezza, il lavoro di pubblica utilità estingue il reato

La Sentenza della Cassazione Penale n. 50909 del 17 dicembre 2013

Roma, 10 febbraio 2014 -  Il reato c.d. "stradale", previsto dal d.lgs 30.4.1992, n. 285, può  essere dichiarato estinto se la pena pecuniaria o detentiva inflitta sia stata sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità consistente in attività non retribuita a favore della collettività svolto dal condannato in un settore diverso da quello della sicurezza e dell'educazione stradale?

 

 

Sarebbe  irragionevole  ritenere che il lavoro di pubblica utilità comunque svolto con diligenza, non possa fare godere all'interessato i vantaggi ricollegati al positivo svolgimento di tale incombente, sol perché fatto svolgere al di fuori del campo indicato in via prioritario nella previsione normativa.
 

 

Questa la risposta fornita dalla  recente pronuncia della  Corte di Cassazione che proponiamo in lettura.

 

Il Collegio,  richiamando il consolidato orientamento della Corte Costituzionale in ordine alla finalità rieducativa della pena che deve riflettersi in modo adeguato su tutta la legislazione penitenziaria ( Corte Costituzionale , Sentenza n. 179/2013), osserva  che la clausola contenuta al c. 9 bis dell'art. 186 Codice della Strada,  menzionato nell'inciso "in via prioritaria", deve sicuramente essere letta nel senso che il legislatore ha indicato una opzione di maggiore gradimento per il lavoro di pubblica utilità da svolgere nel campo "della sicurezza e dell'educazione stradale", a carattere però non esclusivo, lasciando cioè aperta la strada a inserimenti lavorativi in altri ambiti di pubblica utilità.

 

La flessibilità di cui è permeato il testo dell'ultima parte del c. 9 bis dell'art. 186 CdS ( che configura le ipotesi di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, rimettendo al giudice la valutazione, tenendo conto dei "motivi, dell'entità e delle circostanze della violazione") - prosegue la Corte -  impone di bandire qualsivoglia tipo di automatismo, precludendo a maggior ragione di sottovalutare, fino al punto da annullarne gli effetti, la portata di un lavoro comunque prestato regolarmente, anche se in campo diverso da quello indicato nella sentenza di cognizione.

Aldo Scaramuccia

  La Sentenza della Corte di Cassazione