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Briciole di pane

Guidare senza patente? Non è più un reato

Lo prevede il Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.8

Roma, 9 febbraio 2016 - La guida senza patente non è più un reato. Lo prevede l'art.1 del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n.8, entrato in vigore lo scorso 6 febbraio. La norma prevede che non costituiscono reato e siano soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.

 

Diamo uno sguardo di massima al nuovo quadro della regole di specie.

 

E' una recente circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza (5 febbraio 2016, n. 300) a rendere piu esplicita la lettera della norma, indirizzando le prime istruzioni applicative ai settori operativi interessati.  

 

In tema di guida senza patente (di ciclomotore, motoveicolo, autoveicolo, macchina agricola od operatrice - Art.116, comma 15, C.D.S), limitatamente al caso in cui il fatto di specie non costitiuisca reiterazione di una condotta dello stesso tipo, le ipotesi ora depenalizzate sarebbero le seguenti:

 

  • guida senza patente, perchè mai conseguita;
  • guida di veicoli da parte di titolare di patente estera colpito da provvedimento di inibizione alla guida;
  • guida con patente estera diversa sa patente UE o SEE, scaduta di validità da parte di persona residente in Italia da più di un anno;
  • guida con patente  revocata con provvedimento definitivo già notificato all'interessato;
  • guida con patente non rinnovata, per mancato superamento della visita medica di conferma;
  • guida con patente non rinnovata in sede di revisione per mancanza dei requisiti fisici, anche in attesa del formale provvediemnto di revoca, purché sia già stato ememsso giudizio medico negativo;
  • guida con patente di categoria diversa da quella prescritta, salvo i casi di cui all'art. 116, comma 15 bis del C.D:S;
  • guida di macchina agricola od operatrice senza patente o con patente diversa da quella prescritta.

 

 

Eliminate, dunque, le sanzioni di carattere penale, si applica  una sanzione amministrativa anche alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. In tale ultima  ipotesi, se i procedimenti penali per le fattispecie ora  depenalizzate  sono stati definiti, prima della data predetta, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti,  ai sensi  dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

 

Quanto alla quantificazione della sanzione, non puo' essere applicata una pena amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo di quanto  originariamente inflitto per il reato , ai fatti commessi prima della6 febbraio 2016, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie ora introdotte, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.

 

Da ultimo, nel caso in cui il soggetto, già colpito da sanzione amministrativa, commetta nel biennio successivo una seconda violazione dello stesso tipo, il fatto assume carattere penale e può essere irrogata la pena dell'arresto sino ad un anno. 
 

 

Aldo Scaramuccia

  Le recenti disposizioni in materia di depenalizzazione

  La Circolare esplicativa del Ministero dell'Interno