Il contrasto tra bando di gara e lettera d'invito
La Lex Specialis prevale sui contenuti della lettera d'invito
Roma, 24 marzo 2015 - Nelle gare pubbliche, in caso di contrasto tra bando di gara e lettera d' invito, prevalgono le disposizioni del primo.
Tale principio va inteso non solo nel senso dell'impossibilità che la lettera possa derogare alle previsioni del bando, ma anche nel senso dell'impossibilità - specie in un sistema dominato dalla tassatività ed eccezionalità delle previsioni di esclusione - che attraverso la lettera d'invito possano essere introdotte ipotesi di esclusione ulteriori o più rigorose rispetto a quelle contenute nel bando.
La lettera invito, quindi, ha funzione meramente integratrice/specificatrice rispetto al bando, ma non potrebbe utilmente contraddire e sconfessare le prescrizioni contenute in quest’ultimo. ( vedi anche Cons. Stato Sez. IV, 28-11-2012, n. 6026).
Inoltre, la norma di cui all'art. 46, comma 1 bis del Codice degli Appalti non impedisce alla stazione appaltante di considerare essenziale (e disciplinare come tale, tanto più nel caso di una opzione giurisprudenziale prevalente o comunque non minoritaria) una disposizione non prevista espressamente come tale.
Tanto si legge nella pronuncia del Consiglio di Stato che proponiamo in lettura, in tema di possibile contrasto tra il disposto della Lex specialis e la Lettera d'invito.