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Briciole di pane

Il coordinatore per la sicurezza è tenuto alla vigilanza di cantiere?

Cassazione Penale, Sentenza 23 febbraio 2015, n. 7960

Roma, 27 febbraio 2015 – La figura del coordinatore per la sicurezza, è stata introdotta per la prima volta dal Decreto Legislativo n. 494 del 1996, nell'ambito di una generale e più articolata ridefinizione delle posizioni di garanzia e delle connesse sfere di responsabilità correlate alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute, da attuare nei cantieri temporanei o mobili, allo scopo di consentire al committente di delegare, a soggetti qualificati, funzioni e responsabilità di progettazione e coordinamento, implicanti competenza tecniche specifiche, che altrimenti ricadrebbero su lui stesso.

 

Al coordinatore sono riservati compiti e funzioni diverse rispetto a quelle del datore di lavoro, riconducibili ad un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza demandata alle figure operative ( datore di lavoro, dirigente, preposto).Tale compito presuppone che il programma di lavori sia in fase di esecuzione o prossimo all’avvio.

 

 

Una estemporanea e non programmata ripresa dei lavori - nel corso della quale si verifichi un evento lesivo a carico dei lavoratori - si pone quale evenienza non prevedibile da parte del coordinatore per la sicurezza, tale da non poter essere impedita o prevenuta in mancanza di poteri impeditivi o coercitivi specifici diversi da quelli di mera segnalazione formale delle inadempienze.
 

 

La Corte di Cassazione penale - nella recente pronuncia che proponiamo - nel ribadire che nel contenuto degli obblighi propri del coordinatore per la sicurezza non rientra comunque la vigilanza di cantiere, ne ha escluso    la responsabilità  per  un evento lesivo verificatosi durante lavorazioni effettuate iin una estemporanea e non programmata ripresa dei lavori.

AS

  La sentenza della Cassazione Penale