Il DL Sviluppo, ecco le novità per il settore infrastrutturale
Il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70
Roma, 16 maggio 2011 - Approdato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 13 maggio il Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 recante “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”.
Il testo, che assicura un miglior raccordo con le disposizioni comunitarie sulle liberalizzazioni, reca alcune innovazioni in materia di opere pubbliche di cui diamo conto di seguito sinteticamente.
In tema di autorizzazioni paesaggistiche, raddoppia da 45 a 90 giorni il termine entro il quale le sovrintendenze dovranno rilasciare il proprio parere, obbligatorio ma ora reso non vincolante, decorsi i quali scatterà il cd silenzio-assenso.
Allo scopo di ridurre il contenzioso nei contratti pubblici il decreto legge introduce una misura ad hoc per scongiurare le liti temerarie. Si prevede infatti che il soccombente debba sopportare una sanzione fino al limite del triplo dell’importo stabilito a titolo di contributo unificato,
Le novità in materia di project financing.
Gli interventi proposti sono essenzialmente due.
- In fase di proposta
Le amministrazioni possono prendere in considerazione proposte presentate spontaneamente dai privati finalizzate a risvegliare l'interesse delle amministrazioni su opere non presenti nella programmazione triennale. Il termine per valutare il pubblico interesse si dimezza a tre mesi.Il decreto prevede che la proposta dei privati possa riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria o leasing in costruendo. L'asseverazione del piano economico-finanziario potrà essere effettuata anche dalle società di servizi costituite dalle banche in possesso dei requisiti e dalle società di revisione.
Le proposte devono, tuttavia, contenere:
a) un progetto preliminare (prima era previsto lo studio di fattibilità);
b) una bozza di convenzione;
c) il piano economico-finanziario (comprensivo delle spese sostenute per la proposta) asseverato da una banca ;
d) la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.
Una volta apportate dal proponente le modifiche necessarie per l'approvazione richieste dall’Ente, il progetto preliminare viene inserito nella programmazione triennale e approvato lo approvano.
- In fase di gara
La PA specifica nel bando il diritto di prelazione riconosciuto al promotore, conservando tuttavia la facoltà di chiedere varianti di progetto.
I concorrenti, ammessi a partecipare,devono presentare:
- un'offerta con una bozza di convenzione;
- il piano economico-finanziario asseverato da una banca,
- le caratteristiche del servizio e della gestione
- le eventuali varianti.
Nell’eventualità in cui il promotore non risulta aggiudicatario, è previsto in suo favore l’esercizio nel termine di 15 giorni, del diritto di prelazione alle stesse condizioni offerte dal vincitore della gara, al quale è riconosciuto il rimborso delle spese di predisposizione dell'offerta. Se il promotore non aggiudicatario non esercita la prelazione, avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la predizione della proposta, nei limiti del 2,5% dell'importo dell'opera. 2.
Le novità in materia di procedura negoziata.
Le pubbliche amministrazioni possono affidare appalti di lavori entro il valore di un milione di euro con procedura negoziata, ma devono assicurare un minimo confronto concorrenziale con la gara informale. Il Dl Sviluppo riformula l'articolo 122 del Dlgs 163/2006, razionalizza la disciplina della procedura negoziata ed elimina la norma che prevedeva un tetto massimo a 100mila euro, ma non indicava regole selettive.
Il responsabile del procedimento - tramite procedura negoziata - può affidare, nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità- attraverso una gara informale fra un numero minimo di operatori economici - lavori fino a un milione di euro
La fase d’individuazione degli operatori economici da invitare alla gara ufficiosa, mediante indagine di mercato, deve avere un'adeguata pubblicità Secondo la nuova regola,infatti, il responsabile del procedimento deve rivolgere l'invito ad almeno cinque soggetti quando l'importo dell'appalto è inferiore a 500mila euro, e ad almeno dieci quando il valore è tra 500mila e un milione di euro. In ossequio al principio di trasparenza, l'apertura delle offerte dovrà avvenire in seduta pubblica.
Nell’ipotesi di adozione del criterio di selezione del prezzo più basso (per soglie di importo compreso 500mila e un milione di euro) la stazione appaltante può esplicitare nella lettera di invito che si opererà l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, a condizione comunque che pervengano almeno dieci offerte.
E’ altresì previsto che le stazioni appaltanti non possano affidare lavori ulteriori all'aggiudicatario della gara informale per il periodo indicato nella lettera d’invito, né invitarlo alle procedure selettive ufficiose in applicazione del cd principio di rotazione.
L’aggiudicazione, infine, è soggetta dalla nuova norma ad obblighi di pubblicità, mediante pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, sul sito del ministero delle infrastrutture e sul sito dell'osservatorio regionale.