Flash news Infrastrutture:
 
 

Briciole di pane

Il nuovo Codice del Processo Amministrativo

La prima linea di demarcazione tra il vecchio ed il nuovo contenzioso

Il Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, contiene alcune disposizioni, che si impongono alla immediata attenzione degli operatori, volte ad una efficace definizione di cosa debba intendersi, ai fini applicativi, per contenzioso pendente e nuove liti. La scelta del legislatore (articolo 2 dell’allegato 3) impone l’applicabilità immediata delle nuove norme ai processi pendenti che, tuttavia, trasmigrano nel nuovo rito conservando i vecchi termini solo se questi hanno iniziato a decorrere prima del 16 settembre 2010. Per l’operatore è quindi di prioritaria importanza fissare una linea spartiacque tra il contenzioso pendente ed il nuovo. Come trattare il contenzioso pendente Tutti i ricorsi che risulteranno pendenti da oltre cinque anni alla data del 15 marzo 2011, dovranno essere integrati da una nuova domanda di fissazione udienza; nel caso di ricorsi depositati al TAR e al Consiglio di Stato prima del 15 marzo 2006, l’atto dovrà recare la sottoscrizione del difensore e della parte, a rischio di perenzione (estinzione del procedimento a tutti gli effetti, nello stato in cui si trova). Il nuovo contenzioso I “nuovi” ricorsi sono tutti quelli notificati dal 16 settembre 2010 in poi (vedi Consiglio di Stato 946/2009.) Tutte le sentenze, inclusa la pronuncia che elimini il cd. silenzio della amministrazione, devono essere immediatamente eseguite; non richiedendosi più la rituale diffida ad adempiere