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Briciole di pane

Il silenzio della PA e l'accordo bonario nelle procedure d'appalto

TAR Milano, sentenza 18 settembre 2014, n. 2358

Roma, 22 settembre 2014 - Proponiamo in lettura la recentissma pronuncia del Tar Milano, in tema di azione verso il silenzio della PA (art. 31 c.p.a) e di accordo bonario  (art. 240, comma 16, d.lgs. n. 163/2006).

 

Queste le argomentazioni principali.

 

L’azione avverso il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione ex art. 31 c.p.a. - ove venga  dedotta la violazione di una norma che regola un procedimento specificatamente ordinato all’esercizio del potere autoritativo, per tale via risolvendosi nella lesione di una situazione di interesse legittimo pretensivo - è finalizzata alla condanna dell’amministrazione inadempiente all’adozione di un provvedimento esplicito, ma non costituisce un rimedio di carattere generale azionabile a fronte di qualsiasi tipo di inerzia comportamentale della PA; infatti,  al fine di radicare la giurisdizione del G.A., va dedotta la violazione di una norma che regola un procedimento specificatamente ordinato all’esercizio del potere autoritativo.

 

 
Negli appalti pubblici di lavori, il procedimento finalizzato al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall’art. 240 d.lgs. n. 163/2006, si inserisce nella fase di esecuzione del contratto in corso tra le parti, ambito espressamente riservato alla cognizione del giudice civile.

 


Dalla natura di transazione sulle liti esecutive riconosciuta all'accordo bonario consegue  che il giudice amministrativo è privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante, né si atteggia come interesse legittimo la situazione soggettiva pretensiva che fa capo all’appaltatore all'osservanza da parte dell’amministrazione delle norme procedimentali che regolano la definizione bonaria.

 

Sussiste la giurisdizione dell'A.G.O. nel caso in cui l'appaltatore lamenti l'illegittimità del silenzio serbato dalla stazione appaltante sull'istanza dallo stesso formulata per l'avvio del procedimento di cui all'art. 240 D.Lgs. n. 163/2006, volto al raggiungimento dell'accordo bonario per la definizione delle riserve iscritte nel corso dell'appalto.

 


In mancanza della formulazione della proposta di accordo bonario da parte della stazione appaltante, l’appaltatore non è limitato nell’accesso alla giustizia in quanto la previsione dell’art. 240, comma 16, d.lgs. n. 163/2006 prevede l’azione davanti agli arbitri o al giudice ordinario in caso di fallimento del tentativo di accordo bonario risultante dal rifiuto espresso della proposta o in caso di inutile decorso del termine per l’accettazione della medesima proposta.
 

A.S

  La Sentenza del TAR Milano