Il Tar Lazio ritiene legittima la gara per Autobrennero
Tar Lazio , Sentenza 9 gennaio 2013, n.149
Roma, 14 gennaio 2012 – Riprendono le procedure di gara (relative all’Affidamento in concessione delle attività di costruzione relative alla realizzazione degli investimenti di adeguamento e di manutenzione straordinaria dell’Autostrada A22 Brennero - Modena di km 314, di completamento della realizzazione degli interventi previsti nella convenzione sottoscritta in data 29 luglio 1999 tra Anas spa e la società Autostrada del Brennero spa, successivamente integrata con la convenzione aggiuntiva del 6.5.2004, della gestione e manutenzione dell’Autostrada A22 Brennero - Modena), dopo il recentissimo deposito della pronuncia del Tar Lazioa) che ha respinto gli argomenti proposti da Autostrada del Brennero Spa a sostegno della richiesta di annullamento del bando di gara.
In allegato proponiamo il testo della sentenza
La norma di riferimento : Art.8- duodecies, comma 2, del D.L. n.59/2008, convertito con legge n.101/2010
"La societa' ANAS S.p.A., salva la preventiva verifica da parte del Governo presso la Commissione europea di soluzioni diverse da quelle previste nel presente comma che assicurino i medesimi introiti per il bilancio dello Stato e che garantiscano il finanziamento incrociato per il tunnel di base del Brennero e le relative tratte di accesso nonche' la realizzazione da parte del concessionario di opere infrastrutturali complementari sul territorio di riferimento, anche urbane o consistenti in gallerie, entro il 31 dicembre 2010 pubblica il bando di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero. A tal fine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, impartisce direttive ad ANAS S.p.A. in ordine ai contenuti del bando di gara, e del relativo capitolato o disciplinare ivi compreso il valore della concessione, le relative modalita' di pagamento e la quota minima- di proventi annuale, comunque non inferiore a quanto accantonato in media negli esercizi precedenti, che il concessionario e' autorizzato ad accantonare nel fondo di cui all' articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , nonche' l'indicazione delle opere infrastrutturali complementari, anche urbane o consistenti in gallerie, la cui realizzazione, anche mediante il ricorso alla finanza di progetto, deve rientrare tra gli obblighi assunti dal concessionario. Il predetto bando deve prevedere un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione, che viene versato all'entrata del bilancio dello Stato”.